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News Sport e Terzo Settore

Novembre 2022

L’art. 25 del D. Lgs 36/2021 prevede che il lavoro sportivo possa essere svolto o dal lavoratore subordinato oppure da chi esercita l’attività sportiva autonomamente, ai sensi dell’art. 53 comma 1 del TUIR.

Il lavoratore autonomo svolge la sua attività, non sottoforma d’impresa, organizzandosi autonomamente, cioè senza vincolo di subordinazione, in modo abituale, ovverosia in modo professionale.

La novità molto interessante introdotta dalla Riforma è che le stesse agevolazioni previste per il lavoratore sportivo inquadrato sottoforma di “co.co.co sportivo dilettantistico”, sono previste per i titolari di partita iva che svolgono un’attività sportiva sempre nell’ambito del dilettantismo.

Novembre 2022

Il testo del c.d. "decreto correttivo" approvato dal C.d.M. del 28 settembre è legge!

È nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 256 del 02-11-2022 il decreto legislativo 5 ottobre 2022 n. 163 avente oggetto Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

Ottobre 2022

Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 11379 del 04.08.2022, a seguito di alcuni quesiti da parte delle Regioni volti a ottenere maggiori chiarimenti, ha fornito chiarimenti sui concetti di “interesse sociale” e di “particolare interesse sociale”.

Non tutte le attività di interesse generale sono anche di interesse sociale.

Nell’ambito delle attività di cui all’art. 5 sono connotate da quest’ultima peculiarità le seguenti attività di interesse generale:

Ottobre 2022

Come anticipato è stato approvato il Correttivo della Riforma dello Sport.

Le novità dovrebbero entrare in vigore dall’ 1.1.2023, anche se si vocifera di una proroga al 1.7.2023 (auspicata ad esempio dalle federazioni sportive).

Il tema che probabilmente più interessa gli enti sportivi, riguarda il trattamento tributario e l’assoggettamento previdenziale del lavoro sportivo dilettantistico.

Settembre 2022

Il C.d.M. ha approvato il 28 settembre scorso il decreto legislativo di modifica del D.Lgs. 36/2021, intitolato “Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”.

Il nuovo decreto legislativo, per cui si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, interviene su:

Settembre 2022

Dal 31 agosto scorso è attivo il Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Il registro è accessibile dall’indirizzo https://registro.sportesalute.eu, è tenuto dal Dipartimento dello sport e sostituisce quello analogo tenuto dal Coni.

Nel registro sono iscritte tutte le società e associazioni dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa attività didattica e formativa e che operano nell’ambito di una federazione sportiva nazionale o di una disciplina associata o di un ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

Agosto 2022

L’acquisizione della personalità giuridica è una caratteristica facoltativa dell’ente, che offre garanzie e certezza del diritto ai terzi. Ma soprattutto, la prima importante conseguenza dell’acquisizione della personalità giuridica, è che per gli eventuali debiti o obbligazioni di natura civilistica contratti dall’ente risponderà solamente quest’ultimo, con il proprio patrimonio e non anche chi agisce in nome e per conto dello stesso.

Il codice del Terzo settore ha previsto una specifica modalità di acquisto della personalità giuridica per le associazioni e le fondazioni del Terzo settore, mediante l’iscrizione al Runts.

Per l’attribuzione della personalità giuridica è necessario che l’ente abbia un patrimonio minimo di 15.000 euro per le associazioni e di 30.000 euro per le fondazioni (queste ultime sono sempre dotate di personalità giuridica).

Agosto 2022

Recentemente la Corte di Cassazione ha chiarito l’applicazione dell’art. 38 c.c. per le obbligazioni fiscali dei sodalizi sportivi, differenziando nettamente la responsabilità del Presidente, rispetto a chi ricopre meri incarichi direttivi.

L’art. 38 del codice civile, infatti, prevede che i soggetti che agiscono in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta siano responsabili con l’ente per le attività negoziali svolte in nome e per conto del medesimo. Pertanto i terzi potranno rivalersi sia sul fondo comune dell’associazione o, indifferentemente, e senza beneficio della preventiva escussione, nei confronti di chi ha agito in nome e per conto della medesima. In sostanza si tratta di una garanzia a favore dei terzi, assimilabile a quella fidejussoria. Tuttavia, va specificato che la garanzia offerta da chi rappresenta l’ente non è predeterminabile e non può essere oggetto di limitazioni in termini di ammontare.

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