Giugno 2020 L’art. 1, comma 125 della Legge n. 124/2017 ha previsto che le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni, comprese le partecipate da quest’ultime, direttamente o indirettamente, dovranno pubblicare, entro il 30 giugno di ogni anno (termine inizialmente previsto per il 28/02 e poi modificato dall’art. 35 del decreto n.34/2019 c.d. “Decreto Crescita”), nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi o incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevute dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell’anno precedente.