Febbraio 2021
Le ssdarl redigono il bilancio di esercizio applicando il principio di competenza economica, pertanto dovranno rilevare eventuali “contributi covid” ad esse spettanti, sempre in applicazione del suddetto principio di competenza.
In particolare devono essere qualificati come contributi in conto esercizio, da rilevare nella voce A.5 del conto economico, tra gli “altri ricavi e proventi”, non assumendo significatività il momento di effettivo incasso dei contributi o della maturazione dei crediti d’imposta, ma esclusivamente il momento in cui sorge il diritto alla percezione.
In particolare, ai fini dell’individuazione del momento in cui tale diritto emerge:
- per i contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle Entrate è sufficiente lo stato “elaborato” della pratica telematica inviata (o la conclusione di procedimenti di riesame);
- per i contributi erogati dal Dipartimento dello Sport basta la presenza nelle liste dei beneficiari e l’aver completato eventuali procedure di riesame;
- il credito d’imposta correlato alle locazioni immobiliari va registrato contabilmente al momento del pagamento del canone;
- per il credito per sanificazione o adeguamento degli ambienti di lavoro si farà riferimento alla certificazione prodotta dall’Agenzia delle Entrate, presente nel cassetto fiscale del contribuente.
Per eventuali ulteriori benefici correlati all’emergenza sanitaria in corso, ad esempio quelli erogati da Comuni o Regione, va seguito lo stesso iter logico e procedurale.
Ai fini fiscali nessuna di questa agevolazione concorrerà alla determinazione della base imponibile IRES o IRAP, né sono soggette a ritenuta a titolo di acconto del 4%.
Si segnala, infine, che tali aiuti vanno indicati nell’apposito quadro della dichiarazione dei redditi, modello Unico SC, quadro RS. Apposita informativa andrà fornita anche in nota integrativa e/o nel sito internet della società, se, complessivamente, gli aiuti incassati superano i 10.000 €.