Novembre 2015
Le associazioni sportive dilettantistiche, come anche le società sportive dilettantistiche, sono soggette a specifici obblighi contabili, previsti dalle diverse normative, in relazione alla loro configurazione e natura, nonché alla tipologia di attività svolta. I vincoli legati alla tenuta della contabilità sono sostanzialmente differenti tra i diversi soggetti, in quanto, ad esempio, le società di capitali e le cooperative, ancorché prive di scopo lucro, dovranno attenersi alle previsioni civilistiche e fiscali per queste espressamente stabilite.
Vediamo quindi più da vicino cosa dispongono le diverse norme in tema di contabilità per le associazioni sportive dilettantistiche.
Per quanto riguarda la normativa civilistica, questa prevede che esse abbiano:
- la facoltà (non l’obbligo) di adottare i libri contabili e sociali (ossia il libro giornale e il libro inventari, nonché il libro delle assemblee dei soci e libro delle riunioni del Consiglio Direttivo), a tal proposito però si specifica che la tenuta di questi ultimi risulta necessaria per avvalersi di forme fiscali agevolative (come ad esempio quelle stabilite dall’art. 148 co. 3 del TUIR);
- l’obbligo di convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio;
- l’obbligo di redigere i rendiconti economico finanziari ai sensi dell’art. 90 co, 18 della L. 289/2002 e prevederne le modalità di approvazione da parte degli organi statutari.
Per la normativa fiscale, invece, le associazioni sono soggette a diversi obblighi contabili a seconda che esercitino solo attività istituzionale o anche attività commerciale. Per gli enti non commerciali in genere, che svolgono solo attività istituzionale, non esiste alcun specifico obbligo se non quello di sintetizzare le registrazioni contabili in un documento consuntivo sia per esigenze di natura interna ma anche di informativa e rendicontazione esterna. Resta quindi l’obbligo di predisporre annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie, ai sensi dell’art. 148, comma 8, del Tuir. Il rendiconto dovrà essere redatto con valenza generale e non solo tributaria e dovrà essere approvato dagli organi statutari. Tale rendiconto è comunque utile per vincere presunzioni di natura fiscale, nonché per informare gli associati dell’andamento della gestione e per verificare l’adeguatezza del sistema organizzativo interno.
Risulta quindi utile tenere comunque il registro prima nota cassa e banca, schede contabili e partitari. La normativa non specifica una modalità precisa di tenuta delle scritture contabili per assolvere l’obbligo prescritto, quindi qualsiasi metodo può ritenersi valido se esprime il conto della gestione economica e della situazione finanziaria.
Qualora l’associazione svolga anche attività commerciale, avrà l’obbligo di tenere una contabilità separata per rilevare contabilmente le operazioni ad essa inerenti.
L’obbligo di tenuta della contabilità separata è stabilito dall’art. 144, comma 2 e 3, del TUIR. Non è dunque prevista la possibilità di optare per la tenuta di una contabilità unica (omnicomprensiva) delle risultanze commerciali e istituzionali.
Come si debba concretizzare la tenuta della contabilità separata è stabilito dall’art. 20 del d.p.r. n. 600/73 che, a sua volta, richiama le disposizioni previste dall’art. 14, 15, 16 (per la contabilità ordinaria) e 18 (per la contabilità semplificata) dello stesso decreto per gli enti e le società commerciali. La norma detta le regole che disciplinano l’obbligo di tenuta delle scritture contabili per gli enti non commerciali tuttavia non fa alcuna considerazione specifica e particolare in merito al contenuto e alle modalità secondo le quali questi documenti devono essere tenuti.
Dal tenore della norma si ricava, però, che in queste scritture devono essere rilevate le operazioni inerenti l’attività commerciale distintamente da quelle inerenti l’attività istituzionale dell’ente (ossia la contabilità deve essere “a doppia entrata”). Ciò si può realizzare attraverso due modalità:
- mediante l’adozione di due sistemi contabili distinti (attività commerciale e attività istituzionale), essendo chiaro che solo la contabilità commerciale ha rilevanza fiscale. In questo caso è necessario tenere registri separati per ciascuna attività;
- oppure, in seno alle risultanze contabili complessive dell’ente tramite l’individuazione di appositi conti o sottoconti, evidenzianti la natura della posta contabile sottesa (commerciale, istituzionale o promiscua).
La seconda soluzione, pur comportando una maggiore complessità nella gestione contabile derivante dalla gestione di un piano dei conti unico con diversi livelli di articolazione e dalla conseguente necessità di maggior attenzione, presenta l’indubbio vantaggio di rilevare nei registri tutte le operazioni relative all’ente.
Collegato poi alla scelta del metodo di rilevazione contabile adottato (contabilità “fiscalmente” distinta o contabilità unica con all’interno conti separati per l’attività commerciale) è il problema di contabilizzazione delle spese relative indistintamente all’attività commerciale e a quella istituzionale, ossia dei cosidetti costi promiscui, quali possono essere le utenze (luce, gas, telefono, ecc.), o i materiali di consumo (cancelleria, materiali di pulizia, ecc.) utilizzati nello svolgimento dell’una e dell’altra attività. Per questo tipo di spese, sempre per garantire la più piena separazione tra le gestioni, con il D. Lgs. n. 460/97 ha previsto uno specifico criterio, recepito nell’art. 144 del Tuir, al comma 4, che impone agli enti di ripartire i costi promiscui nella stessa proporzione che c’è tra le entrate commerciali e le entrate complessive dell’ente.
Ai fini della corretta applicazione del disposto dell’art. 144, comma 4 del Tuir, contabilmente conviene, procedere a rilevare tutti i costi promiscui nell’ambito dell’attività commerciale salvo poi determinare, a fine anno, la componente indeducibile.
In conclusione, la contabilizzazione dei costi promiscui, ai fini delle imposte sui redditi, non è diversa dalla contabilizzazione di un’operazione prettamente commerciale, avendo l’unico riguardo di procedere ad una classificazione che consenta la corretta individuazione delle poste sulle quali operare con il criterio di proporzionalità.
Per quanto riguarda invece le associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono del regime di cui alla L. 398/91, seppure obbligata per legge alla separazione contabile in caso di esercizio di attività commerciale, non ha particolare interesse ad individuare (tramite pro-rata) i componenti ad uso promiscuo, dovendo determinare in via forfettaria il proprio reddito.
Il problema della ripartizione dei costi promiscui si ripropone, poi, anche in riferimento all’imposta sul valore aggiunto per la quale, come detto, è detraibile solo l’imposta afferente agli acquisiti relativi all’attività commerciale, contabilizzati separatamente. Ossia la detrazione Iva è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:
- l’attività commerciale deve essere gestita con contabilità separata da quella principale istituzionalmente svolta;
- la contabilità deve essere conforme alle disposizioni di cui all’art. 20 del Dpr. 600/73.
Nel caso in cui la tenuta della contabilità sia omessa, anche in relazione all’attività commerciale, ovvero presenti irregolarità tali da renderla inattendibile, la detrazione ai fini Iva non è ammessa.
Per gli acquisti destinati promiscuamente all’esercizio di attività imponibili o esenti è consentita la detrazione parziale ovvero pro quota dell’imposta afferente ai beni che si riferiscono all’attività commerciale in senso proprio. La determinazione dell’ammontare indetraibile secondo criteri oggettivi e coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati ai sensi dell’art. 19, comma 4, del Dpr. 633/72, ossia determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati.
Tuttavia con l’entrata in vigore del D. Lgs 460/97, che ha posto un criterio di ripartizione univoco per le spese promiscue ai fini delle imposte sui redditi basato sulla percentuale rappresentata dall’attività commerciale nell’ambito di tutta l’attività, l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 137/E/98 ha riconosciuto che in mancanza di altre indicazioni, sia comunque possibile utilizzare questo stesso criterio anche agli effetti dell’Iva.
Inoltre, con la risoluzione n. 86/E/02 è stato infine precisato che la quota di acquisti promiscui imputabile all’attività commerciale può essere determinata, in via provvisoria, applicando la percentuale determinata, nel periodo di imposta precedente ed effettuando il conguaglio a consuntivo, in sede di dichiarazione annuale.
Anche in ambito Iva, qualora l’associazione applichi il regime agevolato ex L. 398/91, la normativa sopra riportata non trova applicazione, essendo applicata una detrazione Iva forfettaria.