Luglio 2023
Con l’approvazione del Ddl “Enti Pubblici”, è ufficiale il rinvio della nuova disciplina Iva degli enti associativi al 01 luglio 2024.
La modifica è prevista dall’art. 5, comma 15-quarter dl DL 146/2021, ma la relativa entrata in vigore era già stata in un primo tempo posticipata dall’art. 1, comma 683 dell L. 234/2021, che ne aveva fissato la decorrenza al 1° gennaio 2024. Ora, l’efficacia è stata posticipata di ulteriori sei mesi.
Fino a tale data, continueranno ad essere valide le norme dell’art. 4 del DPR 633/72, in base alle quali non rientrano nell’esercizio d’impresa le operazioni di alcuni enti associativi nei confronti dei loro associati.
A partire dal 1° luglio 2024, rientreranno nel campo di applicazione dell’imposta anche le cessioni e le prestazioni effettuate dagli enti associativi, dietro corrispettivi specifici o contributi supplementari, verso soci, associati o partecipanti in conformità alle finalità istituzionali degli enti; si tratta delle operazioni effettuate da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale, nonché da quelle di formazione extra scolastica della persona.
Dalla stessa data, dovranno considerarsi commerciali ai fini iva:
- Le cessioni di pubblicazioni da parte delle associazioni sopra richiamate, anche se effettuate verso associati;
- Le somministrazioni di alimenti e bevande presso bar interni delle associazioni di promozione sociale;
- Le operazioni effettuate da partiti politici in occasione di manifestazioni propagandistiche.
Le operazioni in parola, seppur rilevanti ai fini dell’Iva, potranno beneficiare in linea generale del regime di esenzione (art. 10, commi da 4 a 6 del DPR 633/72), ciò a condizione che:
- Gli enti rispettino specifiche clausole da inserire negli statuti o atti costitutivi (che indichino l’assenza della finalità lucrativa, nonché la democraticità e la trasparenza della vita associativa);
- Le esenzioni non comportino distorsioni della concorrenza a danno di imprese commerciali soggette ad iva.
Per effetto del passaggio dal “regime di esclusione” al regime di esenzione iva, le operazioni degli enti associativi saranno assoggettate agli obblighi di cui al titolo II del DPR 633/72 (ad esempio, fatturazione, comunicazione delle liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale).