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Rimborsi forfettari ai volontari sportivi : ulteriori chiarimenti

!!!SPOILER!!! Se anche si parlerà di delibera Figc, consigliamo un’attenta lettura anche alle ASD/SSD che non praticano il calcio!

Dopo la pubblicazione della DELIBERA della FIGC del 1.11.2024 ci sono stati sottoposti numerosi quesiti in tema di VOLONTARIATO sportivo e RIMBORSI FORFETTARI.

Difatti, secondo la FIGC, possono essere considerati volontari non tesserati, oltre a formatori/docenti, intrattenitori/assistenti del pubblico, supervisori/organizzatori di gara, anche chi si dedica:

– al supporto logistico;

– alla manutenzione degli impianti;

– a ogni altra attività utile alla gara;

– all’accompagnamento di atleti minori, disabili e paralimpici.

Tuttavia tali attività devono essere strettamente correlate allo svolgimento della gara o evento o manifestazione sportiva riconosciuta dalla federazione.

In sostanza la FIGC non ha affermato che possiamo pagare i manutentori o gli autisti dei pulmini coi rimborsi forfettari.

Questo è infatti in netto contrasto con la normativa relativa al lavoro sportivo.

La ratio della delibera è federale è ricomprendere tutti coloro i quali collaborano per l’evento sportivo, al fine di poter concedere loro un rimborso delle spese sostenute, senza doverle documentare. A tal fine, però, è necessario registrarli al RASD per ogni singolo evento (entro la fine del trimestre successivo allo svolgimento dell’evento e non al pagamento del rimborso), identificato dal proprio codice.

Il codice richiesto, infatti, si riferisce all’evento sportivo, che va reperito nella cartella attività dell’asd, dentro il RASD, o nell’elenco attività della Federazione.

Si rammenta che il RASD è una banca dati liberamente accessibile agli enti deputati al controllo: Inps, Inail, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza. Pertanto è auspicabile utilizzare i rimborsi forfettari con buon senso ed in modo non sproporzionato, sia rispetto all’attività svolta dal singolo volontario, sia con riferimento all’attività svolta da volontari che prestano attività differenti.

Si precisa altresì che:

– il limite dei 400 Euro mensile si conteggia per testa/volontario, non con riferimento ad ogni ente erogante. Perciò quest’ultimo dovrà acquisire autocertificazione prima di pagare il rimborso;

– il rimborso forfettario non può essere cumulato con i rimborsi documentati;

– è consigliabile procedere ad una delibera del direttivo che determini, nel rispetto dei limiti di legge, l’entità del rimborso forfettario dei volontari, in relazione all’attività svolta/evento o manifestazione sportiva;

– se il volontario è un non tesserato va assicurato (almeno) per responsabilità civile con assicurazione diversa da quella inclusa col tesseramento sportivo.

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