Novembre 2021
Quesito di novembre 2021: vogliamo costituire una Associazione sportiva dilettantistica. Ci conviene farlo ora? E’ vero che a gennaio 2022 cambierà tutto e che il Coni non esisterà più? Se registriamo lo statuto ora, dovremo rifarlo a gennaio?
Come abbiamo scritto in un precedente intervento (https://www.studiostefani.it/news-commercialisti-societa-sportive/386-rebus-di-date-di-operativit%C3%A0-della-riforma-dello-sport) la Riforma dello Sport entrerà in vigore in modo scaglionato e senza un reale coordinamento tra le norme.
Per quanto concerne lo statuto ed in particolare la possibilità di costituirsi ora, a fine 2021, è senz’altro possibile farlo, ma suggeriamo di tenere conto sin d’ora delle novità che entreranno in vigore dal 1° gennaio. Non è da escludersi, comunque, che quando tutto l’assetto normativo sarà definito, lo statuto debba essere riformulato.
Anzitutto vale la pena precisare che rimangono in vigore tutte le condizioni previste dall’art. 90 del d. lgs. 282/2002, come il principio di democraticità a cui si deve ispirare il sodalizio sportivo e l’obbligo di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento.
E’ bene lo statuto tenga già conto del “nuovo” oggetto sociale, che deve prevedere in via stabile e principale l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica. Sarebbe opportuno esporre le diverse discipline Coni praticate, precisando che non si tratta, comunque, di un’elencazione tassativa.
Si ritiene anche opportuno richiamare il costituendo Registro delle Attività Sportive, che pur entrando in vigore il prossimo 1.1.2022, vedrà definite le modalità operative di utilizzo solamente dal 31.8.2022 e con ulteriori provvedimenti tecnici da adottare entro 6 mesi successivi al 31 agosto 2022.
Vanno richiamate pure le attività secondarie e strumentali a quella principale che l’ente sportivo potrà svolgere, che però dovranno rispettare i limiti e i criteri da stabilirsi con successivo decreto. Anche in questo caso si potrebbe fornire un’elencazione esemplificativa, ma non esaustiva.
Con riferimento poi all’assenza del fine di lucro deve essere esposto il vincolo di destinazione e il divieto di distribuzione in via indiretta di utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominati riferiti a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Deve essere anche espressamente richiamato l’art. 3 co. 2 ultimo periodo d.lgs. n.112/2017, per chiunque operi nell’associazione.