Dicembre 2019
Le associazioni e le società sportive dilettantistiche sono soggetti passivi di imposta che devono rispettare le regole di determinazione delle imposte tipiche degli enti non commerciali: a favore di questi ultimi sono previste alcune normative fiscali di vantaggio per le attività commerciali che pongono in essere.
Infatti, questa tipologia di enti hanno la facoltà di affiancare all’attività primaria ed istituzionale, identificata dall’atto costitutivo e dallo statuto, attività di carattere commerciale.
Il legislatore fiscale ha previsto alcune norme per poter avvantaggiare questa tipologia di Enti che sviluppano attività commerciali. Oggi poniamo l’attenzione sui due regimi più in uso:
– il Regime ex articolo 145 del testo unico sulle imposte sui redditi
– il regime forfettario legge 398/1991.
Regime ex articolo 145 Tuir
L’adesione a questo regime è opzionale e comporta vantaggi per quanto riguarda la determinazione delle imposte sui redditi, in particolare sull’ires, mentre per quanto riguarda la determinazione dell’irap e l’imposta sul valore aggiunto vengono calcolati con i metodi tradizionali.
Il regime semplificato ex articolo 145 può essere usufruito da quelle associazioni o quegli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata ai sensi dell’art. 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 600, che possono optare per la determinazione forfettaria del reddito d’impresa, applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella seguente ed aggiungendo l’ammontare dei componenti positivi del reddito di cui agli art. 54, 55, 56 e 57 (ora artt. 86, 88, 89 e 90):
a) attività di prestazione di servizi:
1- fino ad € 15.493,71, coefficiente 15%;
2- da € 15.493,71 ad € 309.874,14, coefficiente 25%;
b) altre attività:
1- fino ad €25.822,85, coefficiente 10%;
2- da euro 25.822,85 a euro 516.456,90, coefficiente 15%.
I coefficienti vengono applicati solo all’ammontare dei ricavi commerciali conseguiti nel periodo di imposta e, dato che sono completamente detassati, i ricavi di carattere istituzionale.
Sull’ammontare così ottenuto poi vengono sommati i proventi immobiliari, le plusvalenze, i dividendi, le sopravvenienze e sull’importo ottenuto si applica l’aliquota IVA del 24%.
Regime Legge 398
Passiamo ora al regime legge 398, probabilmente il regime di maggior vantaggio e più diffuso sul territorio. Anche questo è un regime che richiede l’esercizio di un’opzione effettuata all’ufficio SIAE e all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Per poter usufruire di tale regime è necessario soddisfare una serie di requisiti formali e sostanziali.
I requisiti principali di natura formale riguardano, ad esempio, il contenuto dello Statuto, il quale dovrà richiamare i dettami dell’articolo 148 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi e dell’articolo 90 della legge 289 2002.
Per quanto riguarda i requisiti formali, l’ente non commerciale dovrà in concreto rispettare i principi di democraticità ed uguaglianza tra gli associati, convocare le assemblee e formalizzare le funzioni della stessa e del Consiglio Direttivo nei libri sociali.
Altro requisito sostanziale è il volume d’affari commerciale che non deve essere superiore a €400000 per il periodo d’imposta.
Il regime agevolato ex Legge 398/91 permette di determinare le imposte dirette con il metodo forfettario. Ai ricavi di natura commerciale si applica un coefficiente di redditività pari al 3%.
All’importo così ottenuto si sommano le plusvalenze patrimoniali e si procede con l’applicazione dell’aliquota Ires del 24%.
La base imponibile Irap è anch’essa calcolata in metodo forfettario; si parte dal reddito forfetizzato al 3%, a cui si sommano gli eventuali costi del personale e gli interessi passivi. Sulla base imponibile così ottenuta applichiamo l’aliquota Irap.
Anche il calcolo dell’imposta sul valore aggiunto avviene con il metodo forfettario. Non vi è il tradizionale calcolo per cui l’ammontare da versare all’erario è dato dalla differenza tra IVA a credito ed IVA a debito. L’applicazione della 398 ci permetterà di calcolare l’iva dovuta tramite la forfetizzazione al 50% dell’iva a debito.
Per quanto riguarda i vantaggi di natura contabile, le associazioni sono esonerate dalla tenuta della contabilità. Quindi non dovranno avere il libro giornale, il libro dei beni ammortizzabili e libro inventari. Non saranno tenute a predisporre i registri IVA acquisti e vendite (ma il registro Iva enti minori ex DM97), non dovranno inviare la dichiarazione Iva.
Le società sportive dilettantistiche costituite sotto forma di società di capitali soggiacciono invece alla contabilità ordinaria, quindi saranno tenute alla predisposizione del libro giornale, libro inventari, libro beni ammortizzabili, registri IVA, e sarà necessario anche predisporre e depositare il bilancio CEE presso il registro imprese.