Gennaio 2014
Le associazioni e società sportive dilettantistiche, ma anche tutte le altre organizzazioni che operano nel settore no profit, hanno l’occasione di dare vita ad una raccolta pubblica di fondi per dare una “boccata d’ossigeno” alle casse dell’associazione, cercando ulteriori sostenitori, oltre i propri soci, che forniscano il loro appoggio attraverso una generica e volontaria offerta di risorse.
La raccolta pubblica di fondi può concretizzarsi in uno spettacolo, una serata evento, un torneo o la vendita di oggetti di modico valore, in occasione di festività nazionali o patronali.
In generale, per gli enti non commerciali, tali eventi trovano la loro regolamentazione nel comma 3, lett. a) dell’attuale art. 143 del Tuir. Grazie a tale disposizione non concorrono alla formazione del reddito degli enti non commerciali e delle Onlus “i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi di sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione”.
Ciò vale sia ai fini delle imposte dirette, sia dell’Iva, infatti l’iniziativa è occasionale quindi per definizione non soggetta all’imposta sul valore aggiunto, e di ogni altra imposta, come stabilito dall’art. 2 co. 2 del D. Lgs. 460/97.
Attenzione, ai fini Iva, ai proventi derivanti dalla:
- cessione di beni nuovi non di modico valore;
- somministrazione di alimenti e bevande;
- pubblicità commerciale e sponsorizzazioni;
- da prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito;
- gestione di spacci aziendali e mense;
- l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici,
- gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale,
sono comunque sempre considerati proventi commerciali.
Tuttavia, affinché le predette raccolte possano effettivamente beneficiare del generalizzato regime di esclusione da ogni tributo, è necessario che le stesse rispettino le seguenti condizioni:
- deve trattarsi di raccolta pubblica (ossia proposte dirette alla generalità dei soggetti);
- l’iniziativa deve essere occasionale (quindi non continuativa, il concetto di occasionalità tuttavia non risulta precisamente individuato);
- che sia organizzata in concomitanza di un’occasione particolare (un evento, una ricorrenza, una festività, campagne di sensibilizzazione ecc.);
- qualora venissero scambiati dei beni o servizi, questi ultimi devono avere un valore commerciale modico, ossia deve rappresentare un simbolo, il pretesto per una sovvenzione in denaro;
Per le associazioni e società sportive dilettantistiche che si avvalgono delle disposizioni della L. 398/91, esiste una versione più limitativa, l’art. 25 della L. 133/1999, come modificato dall’art. 37 della L. 21.11.2000 n. 342 infatti, prevede la possibilità di effettuare particolari raccolte occasionali e saltuarie di fondi effettuate con qualsiasi modalità, i cui proventi sono esclusi dal reddito imponibile.
Nei confronti delle società e associazioni che hanno optato per la L. 398/91 è stabilito che non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo di 51.645,69 euro i seguenti proventi realizzati:
- nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali (strutturalmente funzionali e svolte in concomitanza alla manifestazione sportiva;
- per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all’art. 143, comma 3, lett. a) del TUIR.
Quindi a differenza di quanto previsto per la generalità degli enti non commerciali, in presenza di società e associazione sportive dilettantistiche, la raccolta pubblica di fondi deve avere gli ulteriori requisiti:
- qualifica di un soggetto sportivo dilettantistico (riconoscimento del CONI, di una federazione sportiva o di un ente di promozione sportiva;
- opzione per la L. 398/91;
- numero di eventi non superiore a due volte l’anno, ancorché non in concomitanza di celebrazioni e ricorrenze e secondo qualunque modalità si svolgimento;
- rilevanza tributaria imponibile degli eventuali proventi eccedenti il limite di 51.645,69 euro;
- svolgimento in esenzione da tassazione IRES, di attività di carattere commerciale connessa agli scopi istituzionali;
Per tutti gli enti non commerciali, comprese le associazioni e società sportive dilettantistiche, poi, all’evento di raccolta fondi sono collegati una specifica serie di adempimenti obbligatori per formalizzare la raccolta. Come infatti prevede il comma 2 dell’art. 20 del D.P.R. 600/1973 “indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico e finanziario annuale, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito rendiconto specificamente tenuto e conservato, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione”.
Tale rendiconto non deve essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate ma è sufficiente che sia predisposto e conservato ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. n. 600/1973.
Deve, quindi, essere tenuto a norma dell’art. 2219 c.c. e numerato progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall’imposta di bollo. Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un’ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti a margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.
L’Agenzia delle Entrate con la circolare 59/E del 2007, in relazione al specifico rendiconto da redigere per l’evento di raccolta fondi ha specificato che: “è necessario individuare e quantificare un rapporto tra i fondi raccolti e la loro destinazione, prevedendo che i costi totali, sia amministrativi, sia per l’attività di raccolta fondi, debbano essere contenuti entro limiti ragionevoli e tali da assicurare che, dedotti tali costi, residui comunque, una certa quota di fondi da destinare ai progetti e alle attività per cui la campagna è stata attivata. Sempre la stessa circolare specifica inoltre che la raccolta fondi non può essere attivata per sostenere l’attività dell’ente nel complesso ma deve essere ben individuata l’iniziativa solidaristica che si intende sostenere”.
Ai fini pratici, tale rendiconto può essere riportato in calce al bilancio, sul libro dei verbali delle assemblee dell’ente; in alternativa può essere istituito un apposito registro dei rendiconti senza la necessità di alcuna formalità iniziale.
Al pari degli altri documenti contabili, il rendiconto va conservato, agli effetti fiscali, fino a quando non sia divenuto definitivo l’accertamento relativo al periodo d’imposta cui si riferisce e, in caso di controversia pendente, anche oltre il termine decennale previsto dall’art. 2220 c.c..
Inoltre per le associazioni e società sportive dilettantistiche, i proventi derivanti dalle raccolte di fondi, anche se costituiscono reddito non imponibile, vanno obbligatoriamente annotati nel modello di cui al DM 11.02.1997, ovvero nel registro dei corrispettivi.
In merito alla mancata redazione dello specifico rendiconto previsto dall’art. 5 del D.M. n. 473/1999, inizialmente erano sorte notevoli perplessità circa gli effetti che quest’ultima poteva produrre, n particolare si temeva che ciò potesse portare alla disapplicazione del regime di cui alla L. 398/91.
E’ da ritenere, tuttavia che la mancata redazione del rendiconto non possa comportare la decadenza dalle agevolazioni previste dalla L. 398/91, ma, eventualmente, soltanto l’inapplicabilità della disposizione di esclusione dall’Ires per i proventi realizzati ex art. 25, comma 2, lett. b) della L. 133/1999 e non rilevati nel rendiconto cui era tenuta la società sportiva. Quindi ai fini della determinazione del reddito imponibile, i proventi per i quali non si è provveduto alla redazione del rendiconto, vanno assoggettati a tassazione, analogamente ai proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali dall’art. 2, comma 5, dalla L. 398/91, con l’applicazione di redditività pari al 3%. I proventi stessi, considerati alla stregua degli altri proventi commerciali, devono concorrere alla determinazione del plafond dell’importo di 250.000 euro, il cui superamento comporta la decadenza dai benefici della stessa L. 398/91.
Recentemente, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 9/E del 2013, ha inoltre sancito che la mancata redazione del rendiconto non comporta l’inapplicabilità della disposizione di esclusione dall’Ires per i proventi realizzati durante la raccolta pubblica di fondi e non rilevati, sempre che, in sede di controllo sia comunque possibile fornire una documentazione idonea ad attestare la realizzazione dei proventi esclusi dal reddito imponibile.