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Perchè trasformare un’ASD in SSD

Perchè trasformare un'ASD in SSD

Marzo 2014

La legge 289/2002, art. 90, comma 1 prevede che le disposizioni di cui alla legge 398/91 e successive modificazioni, oltre che le altre disposizioni tributarie agevolative riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche, si applicano anche alle società di capitali (e cooperative) sportive dilettantistiche senza fine di lucro.

Ma quali sono i motivi che dovrebbero spingere un’ASD a trasformarsi in SSD?

Vediamo nel dettaglio i più rilevanti.

1. La gestione contabile

Il regime fiscale di cui alla l. 398 impone una gestione contabile minima a carico delle ASD. Infatti, in linea generica, è previsto l’obbligo di fatturazione delle prestazioni commerciali, di conservazione di incassi e pagamenti, di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto, di tenuta del prospetto riepilogativo e di redazione del rendiconto economico – finanziario. Proprio quest’ultimo, nei rapporti col Fisco, costituisce una problematica di una certa importanza, laddove il rendiconto si limiti a rappresentare solo entrate ed uscite, omettendo l’aspetto finanziario.

Nelle SSD, obbligate alla tenuta della contabilità in partita doppia e quindi a presentare il bilancio secondo specifici schemi di bilancio, come prescritti dal Codice Civile, il problema non si pone. L’Amministrazione finanziaria, infatti, non può sollevare alcun tipo di rilievo riguardante la carente, incompleta o, addirittura, omessa istituzione di scritture contabili.

La gestione della contabilità sociale secondo i criteri civilistici ha, inoltre, il grosso vantaggio di garantire una informativa costante e completa all’organo amministrativo, facilitandolo nella gestione dell’ente sportivo e garantendo, in tal senso, una maggiore efficienza.

2. La gestione della vita sociale

Lo statuto delle ASD deve obbligatoriamente ispirarsi ai principi di democrazia e uguaglianza tra gli associati. Tuttavia quest’aspetto è spesso sottovalutato o non applicato dai soggetti che fanno parte del consiglio direttivo. In merito si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la circolare 9/E del 24 Aprile 2013, che prevede il disconoscimento del regime agevolato laddove lo Statuto non sia conforme o non sia rispettato in tema di democraticità ed uguaglianza fra associati.

Con la SSD questo rischio non si corre. Infatti la presenza di libri sociali obbligatori, oltre che di forme ben precise di convocazione dei soci per le Assemblee, la regolamentazione della modalità con cui si svolgono queste ultime e con le quali le votazioni debbano essere poste in essere, pone al riparo da possibili contestazioni da parte dell’Amministrazione.

3. Distinzione chiara fra socio e tesserato e socio e componente del consiglio direttivo

In un’ASD l’ambiguità può essere estrema. Accade infatti che agli atleti, spesso minorenni, all’atto del tesseramento venga fatta sottoscrivere anche la richiesta di ammissione a socio. Ciò comporta che l’esercizio dei diritti relativi debba essere esercitato dai genitori con tutte le problematiche che ne derivano: centinaia e centinaia di soci che vanno ammessi (con le formalità che ne conseguono), da convocare, da rendere edotti circa la gestione dell’Associazione, il rischio di future contestazioni, etc.

In una SSD, al contrario, i soci sono solo coloro che risultano dal certificato della Camera di Commercio. Gli atleti vengono semplicemente tesserati, tramite l’affiliazione della società sportiva alla Federazione di appartenenza. In questo contesto, inoltre, è assolutamente chiara la distinzione fra assetto societario e organo amministrativo, mentre nelle ASD non è infrequente trovare atti costitutivi che prevedano la coincidenza fra soci e componenti del consiglio direttivo.

Questo aspetto potrebbe rivelarsi importante, se non addirittura necessario, sotto un altro profilo. Nelle ASD vige il principio “una testa, un voto” per cui sono possibili ribaltamenti di fronte circa la gestione dell’ente sportivo. Nel senso che un consiglio direttivo potrebbe trovarsi “spodestato” dopo aver investito tempo, denaro ed energie, da un’Assemblea dei Soci cui potrebbero partecipare semplici frequentatori dell’impianto sportivo, fatti diventare soci per effetto della mera affiliazione all’Associazione.

Nelle SSD il voto dei soci viene espresso in proporzione alla quota posseduta e, poiché spesso i titolari delle quote coincidono con i soggetti finanziatori e “più attivi” nella realtà sportiva, c’è un maggior controllo nella gestione.

4. La limitazione della responsabilità dei soci e degli amministratori per le obbligazioni sociali

E’ sicuramente il vantaggio più importante che la trasformazione garantisce.

L’articolo 38 del c.c. prevede che per le obbligazioni dell’Associazione assunte dalle persone che la rappresentano, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune e che delle obbligazioni rispondono, anche personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione. In quest’ultima, quindi, non rispondono solo gli amministratori col proprio patrimonio, ma anche altri soggetti che hanno agito con i terzi in nome proprio, ma per conto dell’ASD.

Nella SSD, invece, questo principio scompare poiché dotata di autonomia patrimoniale perfetta, pertanto delle obbligazioni sociali risponde solo la società col proprio patrimonio. Quest’ultimo, quindi, si frappone tra la SSD ed i terzi (in primis il Fisco) che, in nessun caso, possono escutere il proprio credito presso i soci o chi agisce in nome e per conto della società sportiva dilettantistica. Resta, ovviamente salva, la responsabilità penale degli amministratori in caso di azioni od omissioni che possono avere rilevanza in tal senso oltre che la responsabilità verso i creditori sociali dei danni causati dall’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio sociale (tale azione può essere proposta solo qualora il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti, in ogni caso, a seguito dei comportamenti illeciti degli amministratori (art. 2394 c.c.)).

Altra questione di non poco conto circa la distinzione fra Associazione e Società Sportiva Dilettantistica è che, se entrambe possono fallire in presenza dei requisiti di legge, nella seconda è esclusa l’estensione del fallimento ai soci, mentre nella prima non può dirsi altrettanto con la stessa sicurezza.

Ciò che con questo articolo di vuole dimostrare è che, indubbiamente la trasformazione da ASD in SSD ha innegabili vantaggi, anche in considerazione del fatto che è l’unica operazione che consente di trasferire nell’ente trasformato eventuali titoli sportivi conquistati.

E’ indubbio che la convenienza dell’operazione debba essere valutata caso per caso. In particolare potrebbe rivelarsi utile, se non necessaria, laddove venga svolta attività commerciale, pur sempre secondaria e a supporto di quella istituzionale, e da questa derivino introiti rilevanti. O ancora qualora gli impianti sportivi siano di proprietà o in concessione pluriennale, ovvero quando vengano svolte molteplici attività sportive, o, per esempio, quando vengano realizzati investimenti importanti, anche tramite finanziamenti presso terzi.

E’ evidente che le piccole realtà, con rapporti verso i terzi limitati, hanno vantaggio a rimanere “Associazioni”, godendo delle semplificazioni contabili e formali da cui derivano anche minori costi di esercizio.

Ultimo aggiornamento: 05 ottobre 2020

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