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Obbligo di comunicazione preventiva per prestazioni di lavoro autonomo occasionale anche per sodalizi sportivi?

Obbligo di comunicazione preventiva per prestazioni di lavoro autonomo occasionale anche per sodalizi sportivi?

Gennaio 2022

Il decreto legge 146 del 2021 ha introdotto, a partire dal 21 dicembre 2021, un nuovo obbligo di comunicazione in relazione alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale: la preventiva comunicazione che deve essere effettuata all’Ispettorato territoriale del lavoro competente, tramite sms o posta elettronica, indicando i dati del committente e del prestatore, il luogo della prestazione, una sintetica descrizione dell’attività e la data di inizio e di presumibile conclusione della prestazione.

È prevista una sanzione che va da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

La nota congiunta del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dell’Ispettorato nazionale del lavoro dello scorso 11 gennaio ha stabilito che esso riguarda i rapporti avviati dopo il 21 dicembre 2021 o, anche se avviati prima, ancora in corso all’11 gennaio 2022.

Si precisa altresì che la comunicazione all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente andrà effettuata entro il 18 gennaio 2022 compreso, per tutti i rapporti di lavoro autonomo occasionale:

  • ancora in essere all’11 gennaio 2022;
  • iniziati a decorrere dal 21 dicembre 2021 e già cessati all’11 gennaio 2022.

L’obbligo interessa solo i committenti che operano in qualità di imprenditori, quindi la disposizione interessa sicuramente le società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata, perché sono società commerciali, mentre interessa le ASD (ed in generale gli enti no profit) solo se l’attività di lavoro autonomo occasionale è riferita all’area commerciale (le asd devono quindi essere dotate di partita iva) e non anche quando svolta nell’ambito della sfera istituzionale.

In attesa di ulteriori chiarimenti e specifiche pare prudenziale, anche per le ASD, inviare la comunicazione preventiva all’Ispettorato del Lavoro, pur precisando che le collaborazioni sportive ex art. 67 del Tuir non rientrano nella disposizione in oggetto.

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