Gennaio 2018
Non è la prima volta che trattiamo dei requisiti statutari posti in capo alle associazioni e società sportive dall’art. 148 del Tuir, né della vita associativa stessa, tuttavia questi temi sembra non passino mai di moda, stante i rilievi che ancor oggi si leggono negli accertamenti dell’Amministrazione Finanziaria.
A tutt’oggi, riscontriamo la mancanza di elementi considerati essenziali, non solo relativi ad associazioni “di vecchia data” ma anche di “neo costituite”.
Non smetteremo mai di ribadire l’importanza di inserire nelle clausole statutarie quanto previsto dall’art. 148 del Tuir e dall’art. 90 della L. 289/2002. Si ricorda che la mancanza di tali previsioni nello statuto porta alla mancata detassazione dei ricavi istituzionali e all’impossibilità di applicare i regimi agevolativi previsti per le asd. Conseguenze non di poco conto!
E’ bene fare la massima attenzione alla bozza utilizzata, prima di portarla in assemblea, approvarla e registrarla presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, pena la necessità di dover ripetere tutto l’iter magari a poco tempo di distanza perché ci si accorge che “qualcosa” manca.
Ricordiamo che le Federazioni a cui ci si affilia pongono in essere solo controlli di carattere federale e non civilistico-fiscale, per cui non sono tenute a rilevare eventuali mancanze non di loro competenza.
Riteniamo utile riproporre le norme necessarie che devono assolutamente comparire nello statuto, cosicché possiate effettuare un controllo autonomamente:
per l’art. 148 Tuir, lo statuto deve contenere:
- divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
- obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell’articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
- intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
Per l’art. 90 L. 289/2002, lo statuto deve contenere:
- la denominazione;
- l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica;
- l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
- l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli, associati, anche in forme indirette;
- le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- le modalità di scioglimento dell’associazione;
- l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.
Tali norme, tuttavia, non devono semplicemente risultare nello statuto, ma devono essere concretamente applicate.
Recentemente, durante gli accertamenti, l’Agenzia delle Entrate non omette di controllare anche l’effettività della vita associativa, la democraticità della stessa, uguaglianza tra i soci, l’elettività delle cariche sociali, la predisposizione del rendiconto economico-finanziario e l’approvazione dello stesso, ossia le prove concrete che tali disposizioni statutarie non sono lettera morta.
Ecco che risulta importante porre attenzione alla modalità di convocazione delle assemblee, alla prova che tutti gli associati ne fossero concretamente a conoscenza, alla verbalizzazione corretta delle decisioni assembleari. Quest’ultimi sono elementi di primaria importanza, che non vanno sottovalutati.
Lo studio continuerà a ribadire l’importanza di tali aspetti, finché, finalmente, non vedremo più rilievi di questo tipo negli accertamenti fiscali!