Agosto 2023
Si segnala la sentenza della Cassazione n. 23896/2023 che ha sancito un importante principio secondo il quale nelle asd senza personalità giuridica non è applicabile la disciplina dei soci illimitatamente responsabili delle società personali, che falliscono in estensione con la società di persone. Il principio si applica anche per la liquidazione giudiziale, di cui al nuovo Codice Della Crisi.
Difatti nelle asd la responsabilità di chi agisce in nome e per conto dell’ente è qualificabile come un “fideiussiore ex lege”, cioè con funzione di garanzia per i debiti dell’associazione.
Il debito cioè rimane esclusivamente dell’associazione e, chi la rappresenta, ne fa soltanto da garante.
Invece la responsabilità dei soci illimitatamente responsabili delle società di persone deriva dalla legge ed ha una portata eccezionale, non estendibile ad altre fattispecie.
RIASSUMENDO, quindi, la disposizione di cui all’art. 38 del Codice Civile ha le seguenti implicanze:
- la responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto dell’ente è svincolata dal fatto di essere titolari della rappresentanza dell’ente;
- la responsabilità è inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege, assimilabile alla fideiussione ed è a tutela di terzi, i quali possono fare affidamento (anche) sulla solvibilità di chi ha negoziato con loro;
- per le obbligazioni non contrattuali, che derivano dalla legge, come per i debiti d’imposta, è chiamato a rispondere, per imposta e sanzioni, chi abbia diretto l’associazione nel periodo d’investitura. In questo caso, dunque, vale un principio diverso che si basa sull’autonomia del diritto tributario rispetto a quello civile.