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Legge di Stabilita’ 2018

Legge di Stabilita' 2018

Gennaio 2018

La Legge di Bilancio per il 2018 (L. 205/2017) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017 e contiene talune disposizioni che, nei precedenti anni, confluivano nel Decreto Milleproroghe di fine anno.

Nella tabella riportata di seguito si presentano le disposizioni di maggiore interesse dell’articolo 1, per le società e associazioni sportive dilettantistiche e, di seguito, le informative con un maggior dettaglio su alcuni temi specifici di rilievo.

In sintesi
Sterilizzazione incremento aliquote Iva

Per l’anno 2018 rimangono invariate le aliquote Iva del 22% e del 10%, rinviandosi così l’eventuale aumento alle successive annualità, fatto salvo l’eventuale reperimento delle necessarie risorse per la copertura.

Contributi per ristrutturazione impianti sportivi

Al fine di incentivare l’ammodernamento degli impianti calcistici in regime di proprietà o concessione, in favore di società di serie B, Lega Pro e Dilettanti, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 12% delle spese di ristrutturazione sino a un massimo di 25.000 euro (limite massimo di spesa di 4 milioni di euro annui dal 2018).

Società sportive dilettantistiche come società commerciali

Le SSD possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al Titolo V del Libro V, cod. civ..

A pena di nullità, lo statuto delle SSD con scopo di lucro deve contenere:

a) nella denominazione o ragione sociale, la dicitura “società sportiva dilettantistica lucrativa”;

b) nell’oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche;

c) il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o ASD affiliate alla medesima Federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell’ambito della stessa disciplina;

d) l’obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell’apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un “direttore tecnico” che sia in possesso del diploma Isef o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (LM47) o in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM67) o in Scienze e tecniche dello sport (LM68), ovvero in possesso della laurea triennale in Scienze motorie.

Riduzione Ires per società riconosciute dal Coni

L’imposta sul reddito delle società è ridotta alla metà nei confronti delle SSDL riconosciute dal Coni. L’agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti “de minimis”.

Esclusione applicazione norme sul lavoro subordinato per SSDL

Modificando il D.Lgs. 81/2015, si prevede che le regole sul rapporto di lavoro subordinato non siano applicabili alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, nonché delle SSDL.

Aliquota Iva 10% per i servizi di carattere sportivo resi dalle SSDL

Integrando le Tabelle allegate al D.P.R. 633/1972 si prevede l’applicazione dell’Iva al 10% per i servizi di carattere sportivo resi dalle SSDL riconosciute dal Coni nei confronti di chi pratica l’attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società.

La misura serve da calmiere per l’impossibilità di applicare, per tali soggetti, il regime forfetario della L. 398/1991.

Collaborazioni e società sportive

Le norme sono volte a disciplinare le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e SSD affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni (di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d), D.Lgs. 81/2015).

Si dispone in particolare che:

· le richiamate collaborazioni, come individuate dal Consiglio nazionale (organo del Coni) siano considerati contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

· i compensi derivanti dai richiamati contratti siano considerati fiscalmente:

− redditi diversi, se stipulati da società e ASD riconosciute dal Coni;

− redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente se stipulati dalle SSDL riconosciute dal Coni (comma 359);

· dal 1° gennaio 2018 i collaboratori che prestano la loro opera in favore delle SSDL siano iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo presso l’Inps (con contribuzione dovuta, nei primi 5 anni, in misura pari al 50% del compenso spettante al collaboratore). L’imponibile pensionistico viene ridotto in analoga misura e viene precisato che per i richiamati collaboratori non operano forme di assicurazione diverse da quella Ivs.

Esenzione compensi sportivi dilettanti

Modificando l’articolo 69, Tuir, si prevede che siano escluse da imposizione, nei limiti di 10.000 euro (rispetto ai precedenti 7.500 euro) le somme erogate da:

· Coni;

· Federazioni sportive nazionali;

· Unire (Unione nazionale per l’Incremento delle razze equine);

· enti di promozione sportiva;

· qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche, riconosciuto dai predetti enti

ai seguenti soggetti:

· atleti, arbitri e guardalinee;

· cronometristi;

· personale sanitario;

· accompagnatori delle squadre e degli arbitri;

· dirigenti delle Federazioni sportive;

· personale amministrativo che collabora con la società o con l’ASD.

Continuano a non essere tassati, senza concorrere alla nuova soglia dei 10.000 euro, i rimborsi spese documentati per vitto, alloggio, viaggi e trasporti, sostenuti per trasferte effettuate al di fuori del territorio del Comune.

Fatturazione elettronica

Le disposizioni prevedono, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (salvo alcune eccezioni), l’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria nell’ambito dei rapporti tra privati (modifica alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 127/2015) e, contestualmente, l’eliminazione delle comunicazioni dei dati delle fatture (c.d. spesometro).

Obbligo generalizzato dal 2019

A decorrere dal 1° gennaio 2019, nell’ambito dei rapporti fra privati (B2B), per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, in sostituzione del previgente regime opzionale, è prevista esclusivamente l’emissione di fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio.

Rientrano nell’obbligo anche le operazioni verso privati, ferme restando le casistiche di esonero dall’obbligo di emissione della fattura; in tal caso, le fatture sono messe a disposizione in formato elettronico dall’Agenzia delle entrate, fermo restando l’obbligo di rilascio di un documento in formato analogico da parte dell’emittente (il privato può rinunciare alla consegna del documento).

Sono, invece, espressamente esonerati dal predetto obbligo coloro che rientrano nel regime forfetario agevolato o che continuano ad applicare il regime fiscale di vantaggio.

In caso di violazione dell’obbligo di fatturazione elettronica la fattura si considera non emessa e sono previste sanzioni pecuniarie.

Fatture per operazioni da e verso l’estero

Si prevede inoltre la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle cessioni di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

La trasmissione va effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso, ovvero a quello della data di ricezione per i documenti pervenuti.

In caso di omissioni o errori, si applica una sanzione di 2 euro per fattura, con il massimo di 1.000 euro per trimestre.

La sanzione viene ridotta al 50% se la trasmissione avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero entro tale termine è approntata la correzione.

Non si applica il cumulo giuridico.

Conservazione elettronica

Per i documenti trasmessi tramite il sistema di interscambio, risultano assolti gli obblighi di conservazione elettronica; tempi e modalità saranno rese note con apposito provvedimento.

Fatturazione elettronica per cessioni di carburanti e subappalti pubblici dal 1° luglio 2018

L’obbligo di emissione della fattura elettronica si applica già dal 1° luglio 2018 per:

· cessioni di benzina e gasolio per motori;

· prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese (insieme dei soggetti che, ai sensi dell’articolo 3, L. 136/2010, intervengono nel ciclo di realizzazione del contratto), nel caso di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato da una P.A..

Le informazioni elettroniche saranno utilizzate dall’Amministrazione finanziaria e giudiziaria per i rispettivi compiti istituzionali.

Corrispettivi elettronici per cessioni di carburanti dal 1° luglio 2018

Dal 1° luglio diviene obbligatoria:

· la memorizzazione elettronica e

· la trasmissione telematica

dei dati dei corrispettivi con riferimento alle cessioni di benzina e gasolio utilizzati per motori.

Regole, modalità e tempistiche (anche differenziate in relazione alle caratteristiche tecniche degli impianti) saranno fissate con provvedimenti dell’Agenzia delle entrate.

Semplificazioni amministrative e contabili

Ai lavoratori autonomi, ai semplificati e ai soggetti che hanno esercitato l’opzione per la memorizzazione elettronica dei dati e la trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi, l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione:

· i dati per le liquidazioni periodiche;

· una bozza di dichiarazione annuale Iva;

· una bozza di dichiarazione dei redditi;

· le bozze dei modelli F24.

Inoltre, non si avrà più obbligo di tenuta dei libri Iva.

Settore della grande distribuzione

Si proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2018, la disciplina relativa alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, a favore delle imprese che hanno esercitato l’opzione entro il 31 dicembre 2016.

Disposizioni di contrasto alle frodi nel settore dei carburanti

Piano straordinario di controlli

Si prevede un Piano straordinario di controlli per contrastare le frodi nella commercializzazione e distribuzione dei carburanti.

Obbligo di fattura elettronica per distributori (cessioni a soggetti Iva)

Si dispone l’obbligo della fattura elettronica per gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti Iva.

Si circoscrive, dunque, l’esclusione dall’obbligo di certificazione per le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione ai soli acquisti al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione.
Deduzione vincolata del costo del carburante

Introducendo un nuovo comma 1-bis all’articolo 164, Tuir, si prevede che le spese per carburante per autotrazione sono deducibili se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione dei dati all’Agenzia delle entrate.

Le disposizioni si applicano a partire dal 1° luglio 2018.

Detrazione vincolata dell’Iva sul costo del carburante

Al fine della detrazione dell’Iva sull’acquisto di carburante, è richiesto il pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione dei dati all’Agenzia delle entrate (con la possibilità di individuazione di altri mezzi con apposito provvedimento).

Credito di imposta a distributori di carburante

Agli esercenti impianti di distribuzione di carburante è attribuito un credito d’imposta (nel limite de minimis) pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico.

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione.

Abrogazione scheda carburante

Per effetto di quanto sopra, viene abrogato il D.P.R. 444/1997 istitutivo della scheda carburante.

Decorrenza

Si fissa la decorrenza delle nuove norme (e delle conseguenti abrogazioni) a partire dal 1° luglio 2018.

Calendario adempimenti fiscali

Sono introdotte disposizioni che hanno la finalità di evitare il sovrapporsi di adempimenti; le stesse rimangono in vigore per gli anni in cui è vigente l’obbligo di trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. spesometro).

Termine invio spesometro 2° trimestre

La scadenza slitta dal 16 al 30 settembre.

Termine trasmissione delle dichiarazioni del redditi e Irap

La scadenza slitta dal 30 settembre al 31 ottobre.

Termini di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta

Si modificano i termini di presentazione delle dichiarazioni dei sostituti di imposta e di invio telematico delle certificazioni uniche come segue:

· modello 770: al 31 ottobre di ogni anno, anziché 31 luglio;

· trasmissione telematica delle CU relative a redditi esenti o non ricompresi nella dichiarazione precompilata: al 31 ottobre.

Pagamenti Pubblica Amministrazione

Le P.A. che eseguono pagamenti ai contribuenti di importo superiore a 5.000 euro (in precedenza 10.000 euro) hanno l’obbligo di verificare l’assenza di pendenze (cartelle esattoriali scadute e non pagate) in capo ai medesimi, sempre per importi superiori a 5.000 euro.

In caso di inadempimento, la P.A. sospende, per i 60 giorni successivi (in precedenza 30 giorni), il pagamento delle somme dovute, sino a concorrenza del debito pendente.

Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° marzo 2018.

Sospensione compensazioni modello F24

Si prevede che l’Agenzia delle entrate possa sospendere, sino a 30 giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento che contengano compensazioni, ove si evidenzino profili di rischio che richiedano l’effettuazione di un controllo.

Il versamento in compensazione:

· si considera correttamente eseguito alla data di originaria presentazione della delega, qualora i riscontri diano esito positivo, circostanza che si può evincere anche con il decorso dei 30 giorni senza diversa comunicazione;

· si considera come non effettuato, in caso contrario.

È prevedibile che siano considerate posizioni a rischio:

· gli utilizzi di un credito da parte di un soggetto diverso dal titolare;

· la compensazione di crediti riferiti ad annualità di molto anteriori al momento di presentazione della delega;

· le compensazioni effettuate per l’estinzione di debiti iscritti a ruolo.

 

LE NOVITÀ IVA DELLA LEGGE DI BILANCIO 2018

La Legge di Bilancio per il 2018 (L. 205/2017) ha apportato consistenti novità per quanto riguarda la disciplina Iva senza, tuttavia, modificare, come ci attendeva, quanto introdotto in merito alle modalità di detrazione dell’Iva con il D.L. 50/2017.

Aliquote Iva

Il comma 2 conferma, anche per il 2018, la sterilizzazione degli incrementi, introdotti con la L. 190/2014, delle aliquote Iva che, conseguentemente rimangono individuate nel 22% e nel 10%.

Fatturazione elettronica

Viene introdotto l’obbligo, con decorrenza 1° gennaio 2019, di emissione della fatturazione elettronica nell’ambito dei rapporti tra privati (modifica alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 127/2015), con l’esclusione espressa di coloro che rientrano nel regime forfetario agevolato o che continuano ad applicare il regime fiscale di vantaggio (i contribuenti minimi/forfettari).

In particolare, la fatturazione elettronica si renderà applicabile per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni.

Sono esclusi dall’obbligo anche tutte le fattispecie di esonero dall’obbligo di emissione della fattura; in tal caso, le fatture sono messe a disposizione in formato elettronico dall’Agenzia delle entrate, fermo restando l’obbligo di rilascio di un documento in formato analogico da parte dell’emittente (il privato può rinunciare alla consegna del documento).

L’emissione avverrà attraverso l’utilizzo del Sistema di Interscambio direttamente o fruendo di intermediari.

Si ricorda come in caso di violazione dell’obbligo di fatturazione elettronica la fattura si considera non emessa e sono previste sanzioni pecuniarie.

Per effetto dell’inserimento del nuovo comma 3-bis nell’articolo 1, D.Lgs. 127/2015, sempre con decorrenza 1° gennaio 2019, viene introdotto l’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle cessioni di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Viene individuato, quale termine per l’invio, l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso, ovvero a quello della data di ricezione per i documenti pervenuti.

In caso di omissioni o errori, si applica una sanzione di 2 euro per fattura, con il massimo di 1.000 euro per trimestre.

La sanzione viene ridotta al 50% se la trasmissione avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero entro tale termine è approntata la correzione.

Non si applica il cumulo giuridico.

Da ultimo, per effetto dell’introduzione del nuovo comma 6-bis dell’articolo 1, D.Lgs. 127/2015, è previsto che gli obblighi di conservazione di cui all’articolo 3, D.M. 17 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche e documenti informatici trasmessi tramite il Sistema di Interscambio.

Con un provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate verranno stabiliti modi e tempi di applicazione.

Sempre con un ulteriore provvedimento direttoriale saranno individuate eventuali disposizioni aggiuntive per l’entrata in vigore delle novità.

LE NOVITÀ PER LO SPORT

Con la Legge di Bilancio per il 2018 sono state introdotte ulteriori novità in materia di sport che fanno seguito alla cosiddetta Riforma del Terzo settore.

Gli interventi, ricompresi nel cosiddetto “pacchetto Lotti” sono contenuti nell’articolo 1, commi da 352 a 374, L. 205/2017 e concernono:

    • credito di imposta per la ristrutturazione di impianti sportivi;
    • introduzione della nuova figura di società sportiva dilettantistica lucrativa (SSDL) e connessi profili fiscali;
    • modifica dell’aliquota Iva da applicare alle prestazioni rese nei confronti degli sportivi;
    • regolamentazione delle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore di associazioni e SSD
    • rimodulazione dell’esenzione dei compensi erogati agli sportivi dilettanti.

Contributi per la ristrutturazione degli impianti sportivi

Con il comma 352, lettera a), in ragione dell’ormai acclarata vetustà degli impianti calcistici, al fine di incentivarne l’ammodernamento, viene introdotto un nuovo credito di imposta a favore delle società calcistiche:

  • di serie B;
  • Lega Pro;
  • Lega dilettanti.

Il credito di imposta è riconosciuto in misura pari al 12% delle spese di ristrutturazione sostenute, nel limite massimo di 25.000 euro complessivi.

I fondi messi a disposizione ammontano a 4 milioni di euro e sono erogati nel rispetto di quanto previsto a livello comunitario con il Regolamento n. 1407/2013 in materia di aiuti “de minimis”.Con i successivi commi da 363 a 266 viene riconosciuto un ulteriore credito di imposta, per il solo anno solare 2018, alle imprese che erogano contributi per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, anche se destinati ai soggetti concessionari. Ai fini dell’applicazione dell’incentivo, dovrà essere adottato, nel termine di 120 giorni a decorrere dall’entrata in vigore della L. 205/2017 (1° gennaio 2018) un D.P.C.M. di concerto con il Mef.

Con i successivi commi da 363 a 266 viene riconosciuto un ulteriore credito di imposta, per il solo anno solare 2018, alle imprese che erogano contributi per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, anche se destinati ai soggetti concessionari.

Il credito è individuato nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, ed è pari al 50% delle erogazioni liberali, con tetto massimo di 40.000 euro. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, in 3 quote annuali di pari importo e non rileva ai fini dei redditi e Irap.

Ai fini dell’applicazione dell’incentivo, dovrà essere adottato, nel termine di 120 giorni a decorrere dall’entrata in vigore della L. 205/2017 (1° gennaio 2018) un D.P.C.M. di concerto con il Mef.

Sempre in tema di impianti sportivi, il comma 361, per mezzo di modifiche apportate all’articolo 90, L. 289/2002, prevede che, in ipotesi di assegnazione di impianti sportivi pubblici o di palestre scolastiche, sarà data priorità alle società e associazioni non lucrative rispetto alle neonate SSDL.

La società sportiva dilettantistica lucrativa

Viene introdotta la nuova figura di società sportiva dilettantistica lucrativa (SSDL) che deve assumere una delle forme previste al Titolo V del Libro V, cod. civ..

In particolare, tali società devono rispettare i seguenti requisiti:

    1. la denominazione o ragione sociale deve avere la dicitura “società sportiva dilettantistica lucrativa” e
    2. l’oggetto o scopo sociale deve prevedere lo svolgimento e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche;
    3. gli amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre ASD affiliate alla stessa Federazione sportiva o disciplina associata o riconosciute da un ente di promozione sportiva nell’ambito della stessa disciplina;
    4. la presenza obbligatoria, in occasione dell’apertura al pubblico delle strutture sportive verso pagamento, di un “direttore tecnico” che, alternativamente sia in possesso di:
    • diploma ISEF;
    • laurea quadriennale in Scienze motorie;
    • laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi sportivi per lo sport e le attività motorie (LM47);
    • laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM67);
    • laurea magistrale in Scienze e tecniche dello sport (LM68) o
    • laurea triennale in Scienze motorie.

Il comma 356 estende anche alle SSDL la previsione per cui non si rende applicabile l’articolo 2, comma 2, lettera d), D.Lgs. 81/2015 ai sensi del quale “si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.”.Ai fini previdenziali, il successivo comma 360, prevede che tali collaboratori siano iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e che la contribuzione sia dovuta nel limite del 50% del compenso percepito. L’imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente. Infine, per tali collaboratori, non si rendono applicabili forme assicurative diverse da quella per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Aliquota Iva 10%

Il comma 357, introducendo il nuovo n. 123-quater) alla Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972, stabilisce la possibilità di assoggettare a Iva al 10% “i servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni nei confronti di chi pratica l’attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tale società”.

In sede di prima analisi, e in attesa di eventuali chiarimenti di prassi, si ritiene che l’aliquota ridotta sia applicabile ai proventi derivanti dalle attività istituzionali dell’ente così come individuate per le associazioni e SSD senza scopo di lucro.

Inquadramento collaborazioni rese a fini istituzionali in favore di associazioni e SSD

Con i commi 358-360 viene previsto che si devono considerare quali contratti di collaborazione coordinata e continuativa le prestazioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d), D.Lgs. 81/2015, come individuate dal Coni ex articolo 5, comma 2, lettera a), D.Lgs. 242/1999 (il cosiddetto “Decreto Melandri”). Ne deriva che per le eventuali collaborazione per attività diverse da quelle individuate dal Coni scatterà la presunzione di rapporto di lavoro subordinato, nel caso di rapporti etero-coordinati con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro.

Per i rapporti inquadrati come contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti con associazioni e SSD riconosciute dal Coni, si rende applicabile, ai fini impositivi, la disciplina di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir.

Compensi erogati agli sportivi dilettanti

Il comma 367 innalza a 10.000 euro, rispetto i precedenti 7.500 euro, la franchigia prevista all’articolo 69, Tuir, al di sotto della quale il compenso percepito dagli sportivi non subisce le ritenute.

La novità decorre dai compensi erogati nel periodo di imposta 2018, facendo fede il periodo di imposta del percettore e non quello in cui, di fatto, l’associazione o società eroga il compenso.

Resta fermo l’obbligo di invio in formato telematico della CU (certificazione unica) a prescindere dall’ammontare del corrispettivo effettivamente riconosciuto.

Resta, inoltre, fermo l’inquadramento del compenso erogato dalle ASD e SSD non lucrative quale reddito diverso con conseguente non assoggettamento a contribuzione previdenziale e assicurativa anche per la parte fiscalmente rilevante.

A seguito delle modifiche apportate, la tassazione dei compensi agli sportivi non professionisti è la seguente:

    • fino a 10.000 euro nessuna imposta;
    • da 10.000,01 euro a 30.658,28 euro si applica la ritenuta a titolo di imposta in misura pari al 23% oltre ad addizionali comunali e regionali e
    • da 30.658,29 euro la ritenuta del 23% diventa a titolo di acconto.

 ABOLITA LA SCHEDA CARBURANTE, ACQUISTI DI CARBURANTE SOLO ATTRAVERSO MEZZI DI PAGAMENTO ELETTRONICI

Per effetto delle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017), dal prossimo 1° luglio 2018 vengono abrogate le disposizioni contenute nel D.P.R. 444/1997 che disciplinavano l’utilizzo, in presenza di un generale divieto di emettere fattura, della cosiddetta “scheda carburante” quale strumento mediante il quale certificare gli acquisti di carburante per autotrazione.

A partire dalla stessa data, infatti, è fatto obbligo agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione di certificare i predetti rifornimenti mediante emissione di fattura elettronica. È il comma 920 dell’articolo 1, L. 205/2017 che, modificando il comma 3 dell’articolo 22, D.P.R. 633/1972, afferma che “Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica”.

A seguito di tale nuova impostazione vengono conseguentemente modificate anche le regole fiscali che governano tali operazioni sia sotto il profilo delle imposte dirette sia con riferimento alla disciplina dell’Iva.

Con l’introduzione del comma 1-bis all’articolo 164, Tuir nonché con l’integrazione della lettera d), comma 1 dell’articolo 19-bis1, D.P.R. 633/1972 viene di fatto previsto, rispettivamente:

  • ai fini della deducibilità del costo,
  • ai fini della detraibilità dell’Iva,
  • che gli acquisti di carburante devono essere effettuati esclusivamente attraverso metodologie tracciate ovvero solo tramite pagamento con carte di credito o di debito o carte prepagate.
Comma 1-bis all’articolo 164, Tuirdeducibilità del costo del carburantecarte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, comma 6, D.P.R. 605/1973.
lettera d), comma 1, dell’articolo 19-bis1, D.P.R. 633/1972detraibilità dell’iva sul costo del carburantecarte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, comma 6, D.P.R. 605/1973, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Ai fini della deduzione/detrazione del costo/imposta è infatti necessario che gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati da parte di soggetti passivi Iva siano documentati da fattura elettronica. All’atto dell’acquisto il gestore dell’impianto provvederà all’invio della relativa fattura elettronica all’Amministrazione finanziaria attraverso il sistema di interscambio (Sdi) e questo permetterà, in capo al fruitore del carburante di dedurne il costo e l’Iva versata.

L’abrogazione della scheda carburante, quindi, avrà i suoi effetti sia in termini di imposte dirette che di Iva con la conseguenza che il mancato rispetto del pagamento tracciabile comporterà l’impossibilità di emissione della fattura elettronica, l’indeducibilità del costo e l’indetraibilità dell’imposta.

La ratio della norma va ricercata nella volontà di eliminare ogni possibile frode nei confronti dell’Erario perpetrabile attraverso l’uso della scheda carburante.

Obbligo dell’acquirente del carburantepagamento con moneta elettronica
Obbligo del venditore del carburanteinvio all’Amministrazione finanziaria della relativa fattura elettronica

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