Studio Certificato Sistema Qualità ISO9001
Commercialisti, Consulenti del Lavoro ed Avvocati
20 professionisti e 30 collaboratori qualificati al servizio delle imprese

Le novità del 5 per mille

Le novità del 5 per mille

Aprile 2017

Con la circolare 5/E del 31 marzo 2017 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito vari aspetti concernenti gli adempimenti necessari ad accedere al 5 per mille.

I chiarimenti derivano dal fatto che l’art. 1, comma 154 della L. 190/2014 ed il relativo decreto attuativo del luglio 2016 dispongono che, per la prima volta da quando è nato l’Istituto del 5 per mille, non è più necessario trasmettere l’apposita domanda all’Agenzia delle Entrate e confermala tramite raccomandata con l’autocertificazione di sussistenza dei requisiti.

Da quest’anno, infatti, sono regolarmente iscritti gli enti, fra cui le associazioni sportive dilettantistiche che nel corso del 2016 hanno posto in essere le procedure previste per ciascuna categoria per l’inserimento negli elenchi dei possibili destinatari del contributo. Si hanno così degli elenchi permanenti.

Tuttavia se nell’elenco si ravvisano errori o se vi sono variazioni da apportare è possibile porle in evidenza sino al 22 maggio e gli elenchi definitivi saranno pubblicati entro il 25 maggio. In ogni caso la sola presenza, che vale ai fini dell’iscrizione, dell’ente nell’elenco non conferisce il diritto all’ammissione del beneficio poiché rimane in capo all’Amministrazione Finanziaria la consueta attività di controllo per la verifica del possesso dei requisiti di legge. Saranno quindi successivamente pubblicati gli elenchi degli enti ammessi e non.

Attenzione però! Un fatto da non dimenticare è la variazione del legale rappresentante dell’ente, che abbia già eseguito l’iter per l’ammissione al 5 per mille nel 2016. In questo caso, infatti, dev’essere trasmessa l’autocertificazione di sussistenza dei requisiti entro il 30 giugno. Questa comunicazione andrà effettuata tassativamente con l’apposito modulo messo a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate e per nessun motivo può essere omessa.

Gli enti, invece, di nuova costituzione o, in ogni caso, quelli che non risultano iscritti agli elenchi per concorrere all’erogazione del beneficio, devono effettuare l’iscrizione con le ordinarie modalità, secondo le istruzioni e con i modelli stabiliti con Decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 23 aprile 2010.

Hai bisogno di Consigli o Assistenza?

Conosciamoci in un primo appuntamento gratuito o richiedi una consulenza

Studio Commercialisti, Consulenti del Lavoro ed Avvocati - Assistente contatti form

Ricerca Rapida

POSSIAMO ESSERTI UTILI?

Che cosa non hai trovato?

Possiamo Esserti Utili?