Luglio 2023
Molti quesiti, in questo periodo, riguardano la modalità con cui potranno essere remunerati profili fondamentali per i sodalizi sportivi, ma che svolgono funzioni “non sportive”.
Di chi parliamo? Degli addetti alle pulizie, dei manutentori, di chi svolge attività di guardiania, degli addetti al servizio bar, etc.
Va anzitutto precisato che, anche con la precedente normativa, questi soggetti non potevano essere remunerati con i compensi di cui all’art. 67 lett. m) del Tuir per lo svolgimento di tali specifiche attività. Ora, però, a maggior ragione, essendo in vigore una legge che definisce in maniera chiara e tassativa i lavoratori sportivi, tali figure ne rimangono del tutto escluse.
Unica possibilità che rimane ancora da vagliare è che le diverse Federazioni sportive li includano, ex art. 25 del d.lgs. 36/2021, di propria sponte, fra i lavoratori sportivi, in quanto ritenuti indispensabili e di supporto essenziale all’attività sportiva. Vedremo …
Ad oggi, per remunerare chi svolge le attività sopra elencate, le asd e ssd hanno tre opzioni: l’inquadramento ordinario come lavoratori subordinati, rivolgersi a ditte/imprese che svolgano il servizio richiesto, con emissione quindi di fattura, o, infine, inquadrando i profili con contratto di “prestazione occasionale”.
Quest’ultima opzione, regolata dall’art. 54 bis del d.l. 50/17, è attuabile se:
- la ASD/SSD ha meno di 10 dipendenti a tempo indeterminato;
- ogni prestatore non supera l’importo di € 2.500 annui, con riferimento allo stesso utilizzat;
- l’ente sportivo non supera i € 10.000 annui di compensi occasionali complessivamente erogati.
Per l’utilizzatore vanno considerati al 75% del loro importo le prestazioni rese da: pensionati (anche invalidi), da disoccupati, percettori di varie forme di sostegno al reddito, o da giovani con meno di 25 anni. Il compenso minimo è di 9 €/h e il prestatore può svolgere fino a 280 ore annuali.
È interamente a carico dell’ente sportivo l’assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali, pari al 3,5%, e la contribuzione alla Gestione Separata Inps, pari al 33%.
Una novità recentissima, che qui merita menzione, è che per effetto della legge di conversione del DL 48/2023, in vigore dal 4.7.2023, l’incasso del compenso potrà avvenire anche presso le tabaccherie e non più solo tramite ufficio postale. Nulla cambia, però, sull’articolata e preventiva gestione del contratto per prestazione occasionale tramite piattaforma Inps.
E… i volontari? Come spesso specificato il volontario è colui che presta attività lavorativa senza essere remunerato in nessun modo. Tuttavia se il volontario dovesse svolgere, a favore di ASD o SSD, servizi “non sportivi”, sarà possibile garantirgli il rimborso, a tariffa ACI, del kilometraggio percorso al di fuori del proprio territorio comunale per raggiungere la sede di lavoro e, stando alla bozza di correttivo bis, erogando fino a 150 Euro/mensili di rimborso spese sostenute, senza giustificativo, con la sola autocertificazione del volontario.