Dicembre 2019
La costituzione è un momento molto delicato, poichè un errore in questa prima fase può determinare problematiche durante tutta la vita associativa.
I primi documenti che ci troviamo a dover redigere sono l’atto costitutivo e lo statuto.
L’atto costitutivo è documento fondante all’interno del quale troviamo i soci fondatori, l’indicazione della sede, della denominazione sociale dello scopo e dell’oggetto sociale, nonchè la nomina del primo consiglio direttivo.
Lo statuto, invece contiene le norme che regolano la vita associativa: chi può essere considerato associato e le norme di funzionamento degli organi sociali.
Lo statuto ha forma libera, però ci sono delle norme di legge che impongono l’adozione di determinate previsioni negli Statuti per poter usufruire di regimi agevolati. Queste norme sono:
- Articolo 148 del tuir
- Articolo 90 della legge 289 del 2002
Con l’inserimento nello Statuto delle norme dell’articolo 148 possiamo detassare gli utili derivanti dall’attività istituzionale, non portandoli del tutto a tassazione.
L’inserimento nello Statuto delle clausole previste dall’articolo 90 ci permette di aderire al regime agevolato della legge 398 del 91. Ci rendiamo conto dell’importanza di queste clausole.
Un’associazione alla quale ho fatto consulenza, in fase di costituzione ha utilizzato uno statuto trovato in internet che però non conteneva tutte queste clausole. Quindi per usufruire della 398 hanno dovuto predisporre e registrare nuovamente lo statuto, con aggravio di risorse, di tempo e di denaro. Le norme citate non vanno solo inserite negli statuti, vanno anche applicate. Infatti l’Agenzia delle Entrate pone sempre più attenzione alla vita associativa, alla concreta prova della democraticità e dell’uguaglianza tra i soci.
In un recente accertamento a cui ho assistito l’associazione non aveva prova di convocazione delle assemblee, i verbali redatti non avevano contenuto sufficiente, non contenevano i quorum deliberativi e costitutivi. Tutti questi aspetti hanno portato l’Agenzia delle Entrate a ritenere che la gestione associativa non era effettivamente democratica, quindi negato il regime agevolato riprendendo a tassazione ordinaria tutti gli introiti, fattore che ha visto aumentare la base imponibile.
Vi invito ad avere molta attenzione alla predisposizione degli Statuti e alla concreta applicazione di queste norme.