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Certificazione Unica 2016

Certificazione Unica 2016

 Febbraio 2016

Il primo adempimento fiscale da affrontare all’inizio del 2016 è la predisposizione e invio della Certificazione Unica, fissato per il prossimo 7 marzo.

La principale novità apportata a questo adempimento dalla legge di Stabilità 2016 è la previsione dell’inserimento nella Certificazione Unica degli “ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l’attività di controllo dell’Amministrazione Finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi, nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell’assistenza fiscale”.  Quindi in concreto, a partire da quest’anno la Certificazione Unica estende il proprio contenuto anche alle indicazioni che, fino all’anno scorso, erano inserite nella dichiarazione del sostituto d’imposta (770).

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche sono tenute a questo adempimento in quanto erogatrici di compensi di cui all’art. 67, comma 1, lett. m del Tuir.

Come sappiamo bene per questa tipologia di compensi opera una esenzione da tassazione entro i 7.500 euro all’anno, quindi all’atto del pagamento tali somme non devono essere assoggettate ad alcuna ritenuta. Tuttavia, nonostante non costituiscano reddito per il percipiente, esse devono comunque essere certificate da parte dell’ente che le ha corrisposte, quindi vanno inserite nella “Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”, e tale comunicazione va trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate (entro come anticipato il 7 marzo) e consegnata in copia al percettore (entro il 28 febbraio).

L’Agenzia delle Entrate ha specificato però che anche quest’anno l’invio di Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata può avvenire anche dopo il 7 marzo senza applicazione di sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi  del modello 770.

Grazie a questa precisazione, anche quest’anno, le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno corrisposto esclusivamente compensi “entro i 7.500 euro”, compensi per i quali non è obbligatoria l’indicazione nel modello 730 precompilato, in quanto non necessari al fine del calcolo delle imposte dovute, possono beneficiare di un tempo più lungo per la trasmissione telematica del modello di Certificazione Unica.

E’ da ricordare però che questa proroga non vale per le associazioni sportive che, oltre ai redditi esenti, abbiano corrisposto compensi per importi superiori ai 7.500 euro.

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

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