Settembre 2020
Il credito d’imposta del 50% su spese pubblicitarie e sponsorizzazioni nello sport non è destinato e fruibile da tutti: ci sono limiti e incompatibilità, infatti, se si investe su soggetti in regime forfettario, ovvero il regime L.398/1991, quello che per ovvie ragioni di convenienza applicano il 90% delle associazioni e società sportive dilettantistiche.
Ed il bonus potrà inoltre essere ridotto per esaurimento fondi; oltre il danno, la beffa verrebbe da dire.
E’ capitato frequentemente in questi giorni di condividere con i nostri clienti insoddisfazione e incomprensione sulla portata della norma che poteva rappresentare una boccata d’ossigeno importante per un settore messo letteralmente in ginocchio dalla pandemia, e che ad oggi, fra un protocollo e l’altro delle varie federazioni, stenta a ripartire o perlomeno ad avere qualche certezza in più per farlo.
La volontà del legislatore, escludendo i soggetti in 398 dalla portata del bonus pubblicità, è se non altro quella di riservare questo beneficio solo a quegli enti sportivi per i quali la disciplina fiscale e contabile è equiparata a quella delle società ed imprese commerciali, tagliando di fatto il beneficio per la stragrande maggioranza degli interlocutori di piccole dimensioni del settore sportivo.
Ci è stato spesso chiesto in questi giorni, oramai per un’azienda diventerà più appetibile sponsorizzare o fare pubblicità su tv, radio e giornali che alla squadra sportiva del paese o il cui amico è presidente??
Per le aziende infatti ci sarà un risparmio del 50% anziché quello canonico forfettario del 30% basato sulla deducibilità irap e ires delle spese di pubblicità e sponsorizzazione alle asd e ssd?
Non è proprio così, o meglio sarà così solo in questa finestra che si conclude a fine anno, ci sentiamo di dire.
Ricordiamoci infatti che il bonus pubblicità, salvo in questo esercizio che è tutto fuorché ordinario, e covid, decreti, bonus, circolari ne sono l’emblema, spetta di norma esclusivamente sulle spese incrementali rispetto all’esercizio precedente, sicchè per averne accesso il soggetto sponsorizzante dovrebbe prefissarsi investimenti incrementali, cosa difficile da pensare a lungo termine.
La portata agevolativa della norma bonus pubblicità di quest’anno quindi non sta tanto nella possibilità del credito d’imposta, che già esisteva, ma sul fatto che spetti indistintamente dall’incremento o meno rispetto al budget investito nell’anno precedente. Incremento che dal 2021 sul 2020 dovrà tornare ad esserci e che quindi dovrebbe riportare l’agevolazione ad essere considerata alla stregua degli anni precedenti e quindi non comparabile con le ordinarie sponsorizzazioni nelle e a favore delle asd e ssd del territorio.
Ovviamente sempre proroghe e modifiche dell’ultim’ora permettendo.