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Indennità per i collaboratori sportivi – mesi di aprile e maggio

Indennità per i collaboratori sportivi - mesi di aprile e maggio

Giugno 2020

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, possiamo finalmente riassumere in modo chiaro le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento dell’indennità per i collaboratori sportivi, per i mesi di Aprile e Maggio 2020.

Innanzitutto è necessario distinguere:

1. Chi NON ha presentato la richiesta per l’indennità relativa al mese di Marzo 2020

L’art. 7 del decreto prevede che l’indennità di 600 euro per i mesi di aprile e maggio 2020 venga erogata da Sport e Salute, senza necessità di ulteriore domanda, ai soggetti che sono stati già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità.

Si invita pertanto a verificare l’avvenuta erogazione.

Chi invece avesse già presentato la domanda per il mese di marzo 2020, ma non avesse ancora ricevuto l’indennità, è tenuto a fornire le integrazioni richieste da Sport e Salute al fine di ottenere l’indennità di marzo 2020 e, in tale sede, potrà anche presentare i documenti necessari per l’indennità di aprile e maggio 2020. Se le integrazioni richieste andranno a buon fine, verrà corrisposta sia l’indennità di marzo 2020 che l’indennità di aprile e maggio 2020.

2. Chi NON ha presentato la richiesta per l’indennità relativa al mese di Marzo 2020

Il decreto stabilisce che potranno presentare la domanda per l’indennità relativa ai mesi di Aprile e Maggio 2020, i titolari di un rapporto di collaborazione ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, che possiedano i seguenti requisiti:

  1. non devono essere rapporti tali per cui è possibile richiedere l’indennità prevista per i lavoratori autonomi titolari di P.IVA iscritti alla Gestione Separata dell’INPS;
  2. non devono aver percepito altro reddito da lavoro per il mese di aprile e maggio 2020;
  3. non devono aver percepito, nel mese di aprile e maggio 2020, il Reddito di Cittadinanza;
  4. non possono cumulare l’indennità con le altre prestazioni e indennità previste dal decreto Cura Italia, quali : le indennità erogate a sostegno di Liberi professionisti e Collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata INPS, le indennità erogate a lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), le indennità erogate a lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, le indennità erogate a lavoratori agricoli, le indennità previste per le professioni ordinistiche con cassa. Non possono richiederla inoltre tutti quei soggetti   che percepiscono la Cassa Integrazione in deroga, assegni di solidarietà ed altre forme di integrazione salariale previste dal decreto Cura Italia.

Inoltre il rapporto di collaborazione deve presentare i seguenti requisiti:

  1. essere svolto con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Italiano Paralimpico, le, Federazioni Sportive Nazionali, le Federazioni sportive paralimpiche, gli Enti di Promozione Sportiva, le Discipline Sportive Associate riconosciute dal Coni e dal CIP ovvero con Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche che alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 devono essere iscritte al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI;
  2. aver cessato, sospeso, o ridotto l’attività a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19;
  3. essere esistente già alla data del 23 febbraio 2020;
  4. non rientrare nell’ambito di applicazione dell’indennità rivolta a liberi professionisti titolari di Partita Iva e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione Separata INPS.

La domanda dovrà essere compilata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica che sarà attiva dalle ore 14:00 di oggi, lunedì 8 giugno, sul sito di Sport e Salute.

La procedura d’invio della domanda prevede TRE FASI:

  1. LA PRENOTAZIONE: è necessario inviare un SMS con il proprio Codice Fiscale al numero che sarà comunicato dalle ore 14 di oggi sull’homepage del sito di Sport e Salute. Nell’SMS inviato per la prenotazione va inserito solo il Codice Fiscale. Dopo aver inviato l’SMS, il richiedente riceverà un codice di prenotazione e l’indicazione del giorno e della fascia oraria in cui sarà possibile compilare la domanda sulla piattaforma.
  2. L’ACCREDITAMENTO: per accreditarsi alla piattaforma è necessario disporre di:
    • un proprio indirizzo mail;
    • del proprio Codice Fiscale;
    • del codice di prenotazione ricevuto a seguito dell’invio dell’SMS al numero sopra indicato.

Per procedere all’accreditamento l’utente può utilizzare il link ricevuto via SMS insieme al codice univoco di prenotazione o accedere alla piattaforma dal sito di Sport e Salute.

3. LA COMPILAZIONE E L’INVIO DELLA DOMANDA: subito dopo l’accreditamento, sarà possibile accedere alla piattaforma, compilare la domanda, allegare i documenti e procedere con l’invio.

Per ogni altra informazione si consiglia di consultare il sito www.sportesalute.eu .

Lo Studio rimane comunque a disposizione per ogni eventuale altro chiarimento.

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