Dicembre 2016
L’art. 1, comma 50 della Legge di Bilancio 2017 ha stabilito che “All’art. 90, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2017, l’importo è elevato a 400.000 euro»”
La legge di bilancio porta quindi buone notizie per le associazioni sportive dilettantistiche, le società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali (srl, cooperative e Spa), gli enti associativi e le pro loco senza scopo di lucro che vedono innalzarsi il limite del plafond stabilito per applicare il regime forfettario ex L. 398/91 da 250.000 euro precedenti al nuovo limite di 400.000 euro.
Gli enti non profit potranno quindi adottare il regime agevolativo a condizione che nel periodo di imposta precedente non abbiano conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi superiori a 400.000 euro.
Tale disposizione come sopra riportato entra in vigore dall’esercizio in corso alla data del 01 gennaio 2017. Quindi per gli enti con esercizio sociale infrannuale 01.07.2016 – 30.06.2017 la disposizione è in vigore già dall’esercizio in corso, mentre gli enti con esercizio solare, potranno avvalersi del nuovo massimale dall’anno prossimo, 2017.
Si ricorda che la circolare 1 del’11 febbraio 1992 ha precisato che «stante la particolarità della disciplina introdotta dalla legge 398 per i soggetti ivi indicati, ai fini dell’individuazione dei proventi in argomento deve aversi riguardo al criterio di cassa».
Nel limite dei 400.000 euro devono essere computati: i ricavi e proventi ex art. 85 del Tuir, conseguiti nell’ambito dell’attività commerciale e le sopravvenienze attive ex art. 88 del Tuir relative all’attività commerciale. Restano esclusi, invece, i proventi delle prestazioni decommercializzate e le entrate istituzionali.