Marzo 2023
Il modello enti associativi riguarda esclusivamente gli enti non commerciali aventi natura associativa e le SSD a RL e deve obbligatoriamente essere inviato telematicamente all’Agenzia delle entrate.
Il mancato invio del modello comporta la perdita dei benefici fiscali degli enti associativi e delle società sportive dilettantistiche a rl: la tassazione delle quote e dei contributi associativi, oltre che dei corrispettivi versati dagli associati e tesserati per partecipare alle attività istituzionali dell’ente (art. 148, commi 1 e 3 del dpr 917 del 1986 e dall’art. 4 del dpr 633 del 1972).
La circolare 18 E dell’Agenzia delle Entrate dell’agosto 2018 ha stabilito che il mancato invio del modello non è sanabile per gli anni pregressi, con la conseguenza che la detassazione di quote e corrispettivi specifici si potrà attuare esclusivamente dopo l’invio del modello e attuando la c.d. remissione in bonis (250 Euro di sanzione).
Gli enti iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) non devono trasmettere il modello EAS entro il termine del 31 marzo prossimo.
Il modello, inoltre, non deve essere presentato da:
- le associazioni pro-loco che abbiano optato per il regime di cui alla Legge 398/1991;
- le associazioni e le società sportive dilettantistiche, iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, che non svolgono attività commerciale e nemmeno de-commercializzata nei confronti degli associati o dei tesserati;
- le Onlus, iscritte all’Anagrafe unica tenuta dall’Agenzia delle entrate.
Gli enti che devono compilare solo alcune parti del modello Eas sono:
- le associazioni e le società sportive dilettantistiche, iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, che svolgono attività commerciale o anche solo attività de-commercializzata nei confronti degli associati o dei tesserati;
- le associazioni riconosciute (cioè dotate di personalità giuridica), che abbiano ottenuto il riconoscimento da parte delle Regioni/Province autonome o da parte delle Prefetture/Commissariato del Governo.
Le associazioni di nuova costituzione devono presentare l’EAS entro 60 giorni dalla data di costituzione, mentre invece quelle che sono già costituite lo devono ripresentare entro il 31 marzo di ogni anno solo qualora intervengano delle variazioni ai dati comunicati nel precedente modello inviato.
L’amministrazione finanziaria ha enucleato i casi in cui va effettivamente ripresentato il modello, che per le sportive sono rarissimi, ad esempio per l’eventuale successiva apertura della partita iva.