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Il D.L. Sostegni per lo sport

Il D.L. Sostegni per lo sport

Marzo 2021

Due sono le misure di “aiuto economico” che interessano particolarmente il mondo sportivo previste dal DL 22.3.2021 n. 41 (DECRETO SOSTEGNI).

Il CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ed il BONUS ai COLLABORATORI SPORTIVI.

Il primo è un contributo che viene erogato sottoforma di liquidità o di credito d’imposta a tutti i titolari di partita iva che abbiano subito una riduzione di almeno il 30% del fatturato medio mensile raffrontando i periodi d’imposta 2019 e 2020.

Per quanto concerne gli enti sportivi sono titolati a richiederlo solamente quelli dotati di partita iva.

Lo scostamento si misura esclusivamente sui ricavi commerciali.

Il contributo spetta a prescindere dal decremento di fatturato se l’apertura della partita iva è avvenuta dopo il 31.12.2018 ed entro il 23.3.2021.

La domanda va presentata su modulistica apposita fornita dall’Agenzia delle Entrate ed esclusivamente in via telematica. Il termine ultimo per presentare la domanda è il 28.5.2021.

Circa il Bonus ai Collaboratori Sportivi i requisiti di accesso all’indennità e le modalità di erogazione del contributo restano invariate rispetto ai precedenti bonus erogati da Sport e Salute S.p.a., vengono però introdotte due importanti novità:

  1. Il bonus non è collegato a nessuna mensilità ed è da ritenersi quindi “una tantum” per l’anno 2021;
  2. L’importo concesso non è fisso ma variabile ed è determinato in relazione all’ammontare dei compensi percepiti nell’anno 2019 seguendo questi scaglioni:
  • Euro 3.600 se gli importi percepiti nel 2019 sono superiori ad euro 10.000;
  • Euro 2.400 se gli importi percepiti nel 2019 sono compresi tra i 4.000 e 10.000 euro;
  • Euro 1.200 se gli importi nel 2019 sono inferiori ad euro 4.000.

Si tratta quindi di un indennizzo proporzionato all’ammontare dei compensi percepiti nell’anno d’imposta pre-Covid ed in tal senso tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 dicembre 2020 e non rinnovati sono considerati cessati causa Covid-19 e pertanto validi per beneficiare del bonus.

Non è prevista la possibilità di presentare nuove domande, quindi i soli aventi diritto al nuovo bonus sono coloro che hanno GIA’ beneficiato di almeno una delle precedenti indennità.

Il Bonus sarà erogato da Sport e Salute S.p.a.:

  • i soggetti che hanno già beneficiato del bonus per il 2020 riceveranno automaticamente il contributo, senza la necessità di presentare una nuova domanda;
  • l’erogazione, anche se automatica, prevede che il richiedente confermi la permanenza dei requisiti con dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 445/2000. La procedura sarà online mediante link diretto ricevuto alla mail comunicata a Sport e Salute S.p.a. attraverso la piattaforma di registrazione.

Il Bonus erogato da Sport e Salute non concorre alla formazione del reddito.

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