Ottobre 2022
Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 11379 del 04.08.2022, a seguito di alcuni quesiti da parte delle Regioni volti a ottenere maggiori chiarimenti, ha fornito chiarimenti sui concetti di “interesse sociale” e di “particolare interesse sociale”.
Non tutte le attività di interesse generale sono anche di interesse sociale.
Nell’ambito delle attività di cui all’art. 5 sono connotate da quest’ultima peculiarità le seguenti attività di interesse generale:
- Le “attività culturali di interesse sociale con finalità educativa” (lett. d);
- “la ricerca scientifica di particolare interesse sociale” (lett. h);
- “l’organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale” (lett. i);
- l’”organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale…” (lett. k).
Tali attività, come si legge nella nota, devono essere finalizzate anche a “fare il bene” a qualcuno o qualcosa.
In relazione alle citate attività vengono quindi forniti i seguenti chiarimenti.
Nell’ambito della formazione ed educazione di cui alla citata lettera d viene individuato un criterio di destinazione e si considerano di interesse generale le attività culturali rivolte:
- agli associati ed ai loro familiari;
- ai giovani fino all’età prevista per l’adempimento dell’obbligo scolastico ai fini del conseguimento del titolo di studio o della qualifica professionale, ove le stesse non rientrino già nell’ambito della legge 8 marzo 2003, n. 53.
- ai lavoratori al fine di potersi riqualificare e trovare nuove occasioni lavorative;
- ai soggetti appartenenti a categorie fragili, emarginate o disagiate e/o alle famiglie e alle reti sociali di tali soggetti;
- ai volontari e ai lavoratori degli ETS e degli enti pubblici e privati che operano nei settori di interesse generale di cui all’articolo 5;
- a persone che intendano impegnarsi – come lavoratori o volontari – nelle attività degli ETS, al fine di acquisire le adeguate competenze e motivazioni;
- ad altri ETS o enti senza scopo di lucro, nelle materie relative alle attività di cui all’articolo 5 del d.lgs 117/2017.
Le attività potranno spaziare fra varie forme di cultura fra cui cinema, teatro, musica, arti figurative e coreutiche, alimentazione, letteratura, studio assistito, esercitate all’interno di luoghi preposti all’istruzione primaria e secondaria, così come in qualunque luogo in cui l’ETS si trovi ad operare.
Oltre al criterio di destinazione vanno aggiunti i criteri individuati dalla prassi tributaria (circ. 22/E del 2008) e potranno essere considerati attività culturali di interesse generale con finalità educativa quelle svolte da ETS nelle materie presenti negli ordinamenti scolastici di competenza del Ministero della pubblica istruzione e nelle materie di competenza di soggetti pubblici diversi dall’amministrazione della pubblica istruzione (Regioni, Enti locali, ecc.).
In merito all’”organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale” (lett. i) la nota distingue tale attività di interesse generale in due categorie:
- l’organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- le attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale “di cui al presente articolo”
In relazione alla seconda categoria, si deve ritenere che il requisito dell’interesse generale sia giudicato immanente dal legislatore, alla stregua della più parte delle attività elencate in art.5, e tanto sia in ragione del tenore letterale della disposizione, sia alla luce di una sua interpretazione sistematica, atteso l’ancoraggio diretto del profilo oggettivo delle attività in parola (promozione della cultura e pratica del volontariato e delle attività di interesse generale) con il valore e la funzione sociale dichiaratamente riconosciuta agli ETS (v. art. 2, codice del Terzo settore), da cui discende la legislazione particolare ad essi riservata.
L’interesse sociale costituisce, viceversa, il requisito supplementare dichiaratamente richiesto alle attività del primo tipo, ai fini della loro riconduzione entro il perimetro dell’interesse generale. Non è dunque sufficiente che un’attività sia oggettivamente qualificabile come – ad esempio – ricreativa, ma è necessario che questa riveli attitudine a svolgere quella funzione sociale geneticamente acclusa all’identità peculiare dell’ente di Terzo settore.
La funzione sociale delle attività interessate va osservata alla luce delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale richiamate dal legislatore tra i requisiti che caratterizzano lo schema identitario e di azione dell’ente.
Per quanto riguarda l’attività di organizzazione e gestione delle attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso (lett. k), le attività svolte dall’ente devono soddisfare in via diretta e non mediata l’attività di interesse sociale, in via preminente e non residuale. Si tratta pertanto dell’organizzazione di viaggi, soggiorni, pellegrinaggi, gite ed escursioni la cui destinazione miri in via primaria ad accrescere la persona umana sotto tale profilo, anche con la presenza di personale qualificato che funga da guida per i fruitori.
Ultima attività per la quale vengono forniti chiarimenti attiene alla “ricerca scientifica di particolare interesse sociale” (lett. h). A riguardo, la particolarità deve verificarsi in relazione all’oggetto stesso della ricerca, che deve consentire direttamente un beneficio sociale per la collettività, con ciò dovendosi intendere la tutela dei principi costituzionali non solo in via indiretta o mediata. La nota ritiene che rientrino in questo settore di attività anche una serie di nuove fattispecie che vanno dalle ricerche su supporti, a prese di decisione di persone con disabilità intellettiva e percorsi per la loro autonomia, alla ricerca di origine dei fenomeni migratori, dalle ricerche su promozione e tutela dei diritti umani alla prevenzione in materia ambientale.