Maggio 2019
E’ da qualche giorno che riceviamo richieste di approfondimenti per possibili fusioni tra ASD, come avviene tutti gli anni in questo periodo.
Ci siamo accorti però che l’approccio è quello di sempre, sereno ma superficiale e quando facciamo presente che è cambiato tutto, i dirigenti interessati rimangono sconcertati.
Ma cosa è successo?
L’art. 98 del DLGS 117/2017, in vigore dal 02 agosto 2017, ha introdotto nel codice civile l’art. 42-bis che cambia tutto in tema di trasformazioni, fusioni e scissioni di ASD, in particolare nelle fusioni e scissioni.
In sostanza, mentre prima di questa modifica del codice civile c’era modo di evitare la trasmissione in capo alla ASD risultante dalla fusione dell’indebitamento delle partecipanti alla fusione, con l’introduzione del nuovo articolo l’ASD risultante dalla fusione sarà pienamente responsabile di tutto l’indebitamento di tutte le ASD partecipanti alla fusione e ciò in modo automatico senza alcuna possibilità di scelta od opzione.
Ovvio che ora fare la fusione tra ASD come si faceva solitamente, senza alcuna indagine sulle ASD partecipanti alla fusione, è a dir poco azzardato, dato che il presidente di turno potrebbe trovarsi a gestire conseguenze oltremodo sgradite, in quanto sconosciute.
Sappiamo per aver gestito situazioni a dir poco incresciose che il pericolo esiste ed è reale e molto probabile.
Quindi MOLTA ATTENZIONE, non è più un gioco.