Febbraio 2022
Gli enti del Terzo Settore che si avvalgono, ai fini del conseguimento dell’attività primaria di interesse generale, del lavoro dei VOLONTARI hanno due obblighi specifici con riferimento ai medesimi:
- i volontari devono essere assicurati;
- i volontari devono risultare dall’apposito registro.
L’obbligo assicurativo è quello contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività volontaria e per la responsabilità civile verso i terzi. Le polizze devono essere stipulate in forma collettiva o numerica: in sostanza, a fronte di un unico contratto, vengono assicurati molti soggetti, i quali possono essere già in forza all’ente oppure lo saranno in data futura.
Ecco quindi l’importanza del REGISTRO dei volontari. Difatti è da tale documento che risultano i soggetti per cui vige l’obbligo di assicurazione e per questo motivo si consiglia di iscrivere, in una sezione separata del registro, anche i volontari occasionali.
Per questi ultimi vige l’obbligo assicurativo, ma non l’obbligo di inserirli nel registro. Nel caso non fosse istituita la sezione separata, l’ente dovrà essere in grado di comunicare alla compagnia assicurativa chi sono i volontari che prestano la loro attività occasionalmente.
Nel registro è sufficiente riportare il codice fiscale del volontario, la residenza o il domicilio fiscale, nonché la data di inizio e fine dell’attività di volontariato presso l’ente.
Il registro può essere cartaceo, previamente numerato e vidimato da un pubblico ufficiale, oppure elettronico, purché venga garantita l’inalterabilità e le altre prescrizioni del codice civile.