Gennaio 2021
Riprende, dopo un periodo di stop, la rubrica dedicata alla pubblicazione di “Domande-Risposte”, nate da quesiti che alcuni clienti hanno posto allo Studio. Ciò nella convinzione possa essere un ottimo spunto per tutti.
D. L’attività di custodia, mantenimento e ricovero cavalli svolta da un centro ippico costituito sottoforma di A.S.D. può essere considerata de-commercializzata? Cosa è necessario fare per certificare queste entrate?
R. Sì, si tratta di attività de-commercializzata. Anche la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18 E del 1° agosto 2018 ha recepito dei precedenti giurisprudenziali (es. sent. Commiss. Tribut. Provinc. di Milano n. 9408/42/16 del 13 dicembre 2016) con cui si stabiliva che questo tipo di attività, esercitata nei confronti di soggetti tesserati presso la federazione di riferimento, esempio la FISE, non costituisce attività commerciale. E ciò indipendentemente dal fatto che l’animale partecipi o meno a competizioni sportive. Infatti il servizio di pensionamento è inscindibile dall’attività sportiva equestre e la cura e l’accudimento dell’animale sono attività a tutti gli effetti inerenti e conseguenti allo svolgimento dello sport. Tali entrate sono fuori campo Iva e quindi non sono soggette all’obbligo di fatturazione o certificazione del corrispettivo, tuttavia, l’ASD ha l’obbligo di giustificare tutte le entrate e le uscite sociali, pertanto consigliamo di emettere una ricevuta non fiscale che attesti l’entità dell’importo riscosso, i dati del tesserato e la motivazione per cui la quota è stata pagata.
D. Il Presidente della nostra associazione ha un mezzo di proprietà che potremmo adibire a “pulmino” per il trasporto dei ragazzi per accompagnarli agli allenamenti o per recarci alle gare. Come è meglio regolare l’utilizzo del mezzo dato che le spese di gestione (assicurazione, benzina, manutenzione ordinaria) le sosterrà l’associazione?
R. E’ consigliabile redigere un contratto di comodato in cui le parti sono il proprietario del mezzo ed il vice-presidente dell’associazione (dato che il presidente è pure il proprietario del bene sarebbe preferibile delegasse per questa specifica attività il vice). Nel contratto verrà indicata la durata, le modalità per esercitare il recesso e ben specificati gli oneri di entrambe le parti, etc. Si consiglia di informarsi anche su eventuali adempimenti relativi alla Motorizzazione Civile e di comunicare il contratto alla compagnia assicurativa dato che sarà l’associazione a sopportare le relative spese.
D. La nostra associazione svolge esclusivamente attività nei confronti di anziani. Nella fattispecie proponiamo dei corsi di ginnastica dolce. E’ sufficiente perché possiamo essere qualificati come Associazione sportiva dilettantistica?
R. Probabilmente per ora sì, nel senso che nell’ultima riunione del Consiglio Nazionale del CONI del 15 dicembre 2020 è stato deliberato di mantenere “l’iscrizione e i relativi rapporti di affiliazione delle associazioni e società sportive dilettantistiche, regolarmente iscritte al Registro Nazionale del CONI alla data del 31 dicembre 2020, seppur prive dell’attività sportiva e didattica da svolgersi nell’ambito istituzionale dell’organismo sportivo di appartenenza riferita al 2020“. L’iscrizione al Coni è importante perché (anche) da essa dipendono le agevolazioni fiscali previste per il mondo sportivo. Dal 2021, però, svolgere attività di ginnastica nei confronti di anziani, quindi senza uno scopo didattico o agonistico, pur avendo una importante rilevanza sociale, potrebbe non essere sufficiente. Si suggerisce di implementare l’attività svolta dall’associazione con attività didattica e agonistica che preveda la partecipazione a gare, tornei o campionati. Nei primi sei mesi del 2021 il Coni si riserva infatti di eseguire le opportune verifiche, eventualmente sospendendo l’iscrizione dei soggetti privi di tali requisiti.