Maggio 2020
Per fronteggiare i danni economici e sociali causati dall’epidemia di COVID-19 il c.d. “Decreto Rilancio” ha introdotto molteplici misure mirate al sostegno ed al rilancio del settore sportivo italiano. Di seguito riepiloghiamo le principali.
Disposizioni in tema di impianti sportivi
Viene rinviato al 31 luglio 2020 il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici, sospesi nel periodo compreso tra la chiusura degli impianti e fino al 30 giugno. Il pagamento potrà essere effettuato in un’unica soluzione o in 4 rate mensili da luglio a ottobre.
Sempre in tema di impianti sportivi pubblici laddove la concessione risulti con scadenza entro il 31 luglio 2023 ed il concessionario ne faccia richiesta, le parti (Ente pubblico e gestore) possono concordare tra loro la revisione dei rapporti in scadenza mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie anche attraverso la proroga della durata del rapporto. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori.
Viceversa laddove ci si trovi nel caso di impianti sportivi privati la sospensione delle attività sportive disposta con i decreti governativi viene considerata come fattore di sopravvenuto squilibrio dell’assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati. Di conseguenza il conduttore (gestore dell’impianto sportivo) ha diritto a richiedere al proprietario dell’immobile una riduzione del 50% del canone mensile contrattualmente pattuito, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata (gestore o proprietario). Quindi il gestore potrà avanzare richiesta al proprietario per la riduzione del canone così come previsto dalla legge avendo possibilità di recuperare anche eventuali pagamenti di canoni effettuati nei mesi da marzo ad oggi eccedenti il 50% dell’importo mensile originario in applicazione all’attuale disposizione normativa.
Credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e riduzione degli oneri delle bollette elettriche
Le imprese e i lavoratori autonomi con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019, spetta un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento (marzo 2020 rispetto a marzo 2019, aprile 2020 su aprile 2019, maggio 2020 su maggio 2019) di almeno il 50%. Si ritiene che in tale disposizione possano rientrare anche le SSD.
Il credito d’imposta spetta anche agli enti non commerciali (e quindi le associazioni), compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale. L’importo del credito d’imposta è commisurato ai canoni effettivamente versati nei mesi di marzo, aprile e maggio. Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi oppure in compensazione e non è assoggettato a tassazione.
Infine si ricorda come anche per il mondo sportivo per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) dispone la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”. L’importo della riduzione verrà applicato direttamente nelle bollette del periodo da maggio a luglio.
Rimborso quote agli utenti dei centri sportivi
E’ stato riconosciuto il diritto a favore degli utenti (associato, tesserato, cliente esterno) in relazione ai contratti di abbonamento per l’accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, di poter richiedere il rimborso per gli abbonamenti non usufruiti nei periodi di chiusura in virtù della sopravvenuta impossibilità per la ASD/SSD all’esecuzione della prestazione sportiva a causa della sospensione delle attività sportive.
Tale facoltà è concessa qualora:
a) l’utente (associato, tesserato, cliente esterno) presenti al gestore entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto una istanza di rimborso (che dovrà comunque arrivare entro il 19 luglio, pena l’inefficacia di queste misure), allegando il titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato;
b) il gestore entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un voucher di pari valore da utilizzarsi presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione.
La norma si riferisce ai “gestori di palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo”, si può quindi fare riferimento a chiunque eserciti attività sportiva all’interno di un impianto sportivo pur non essendone proprietario, ma conduttore dello stesso per l’espletamento della propria attività istituzionale.
Il voucher dovrà essere utilizzato presso la stessa struttura per il quale si era pagato l’abbonamento o l’iscrizione (poi sospesi per le chiusure imposte dalla legge). Tuttavia si ritiene di dover estendere l’accezione “impianto” a qualsiasi soggetto (ASD/SSD) che ha sospeso l’erogazione dei servizi sportivi agli utenti più che limitarsi al mero luogo fisico in cui si sarebbe dovuta espletare l’attività.
Indennità ai collaboratori sportivi e amministrativo-gestionale (Sport e Salute S.p.A.)
All’art. 98 è stata riconfermato il bonus Sport e Salute di 600 euro a favore dei collaboratori sportivi e amministrativo-gestionali che abbiano un contratto di collaborazione in essere alla data del 23 febbraio 2020 con CONI/CIP/ASD/SSD/FSN/EPS/DSA, le società ed associazioni sportive dilettantistiche per i mesi di aprile e maggio 2020.
Tale emolumento non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza o di emergenza, pensioni, indennità di disoccupazione (Naspi).
Le domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito o indennità sopra indicate, dovranno essere presentante alla società Sport e Salute che le istruirà secondo l’ordine cronologico di ricezione.
Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo del bonus, il nuovo bonus di aprile e maggio 2020 sarà erogato, senza necessità di ulteriore domanda.
Si attende ora entro 7 giorni dall’emanazione del presente decreto (19.05.2020), un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con l’Autorità delegata in materia di sport, per la definizione puntuale delle modalità di attuazione di questo bonus di aprile-maggio, di presentazione delle nuove domande, i documenti richiesti e le cause di esclusione.
Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione
È riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID- 19, compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
E’ stato inoltre previsto un credito di imposta del 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti fino ad un massimo di 60.000 Euro.
Tali crediti d’imposta sono riconosciuti alle imprese, ai lavoratori autonomi, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore (quindi anche SSD e ASD) ed è utilizzabile in compensazione nel mod. F24, secondo limiti e modalità che verranno definiti con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Linee di indirizzo per la riapertura degli impianti
Sono state inoltre pubblicate le “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche Produttive e Ricreative”, in allegato al DPCM del 17 maggio, tra le quali sono presenti le indicazioni per palestre e piscine. Si ricorda che le attività prettamente sportive inoltre sono soggette all’ulteriore protocollo pubblicato dall’Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio “Lo Sport riparte in sicurezza”, per il quale vi consigliamo di consultarlo al seguente link: https://scienzemotoriecism.org/wp-content/uploads/2020/05/Linee-Giuda-per-lEsercizio-Fisico-e-lo-Sport.pdf
Di seguito invece riportiamo le linee guida per piscine e palestre:
PISCINE
Le presenti indicazioni si applicano alle piscine pubbliche, alle piscine finalizzate a gioco acquatico e ad use collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.). Sono escluse le piscine ad usi speciali di cura, di riabilitazione e termale, e quelle alimentate ad acqua di mare.
■ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. I frequentatori devono rispettare rigorosamente le indicazioni impartite dagli istruttori e assistenti ai bagnanti. II gestore dovrà prevedere opportuna segnaletica, incentivando la divulgazione dei messaggi attraverso monitor e/o maxi-schermi, per facilitare la gestione dei flussi e la sensibilizzazione riguardo i comportamenti, mediante adeguata segnaletica.
■ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
■ Divieto di accesso del pubblico alle tribune. Divieto di manifestazioni, eventi, feste e intrattenimenti.
■ Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da dissuadere eventuali condizioni di aggregazioni e da regolamentare i flussi degli spazi di attesa e nelle varie aree per favorire il rispetto del distanziamento sociale di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile prevedere percorsi divisi per l’ingresso e l’uscita.
■ Privilegiare l’accesso agli impianti tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
■ Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate o separate da apposite barriere).
■ Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l’uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
■ Dotare l’impianto/struttura di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all’entrata, prevedendo l’obbligo di frizionarsi le mani già in entrata. Altresì prevedere i dispenser nelle aree di frequente transito, nell’area solarium o in aree strategiche in modo da favorire da parte dei frequentatori l’igiene delle mani
■ La densità di affollamento nelle aree solarium e verdi e calcolata con un indice di non meno di 7 mq di superficie di calpestio a persona. La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona. II gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell’impianto.
■ Regolamentare la disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio, lettino) attraverso percorsi dedicati in modo da garantire il distanziamento sociale di almeno 1,5 m tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi.
■ Al fine di assicurare un livello di protezione dall’infezione assicurare l’efficacia della filiera dei trattamenti dell’acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0-1,5 mg/I; cloro combinato ≤0,40 mg/I; pH 6.5 -7.5. Si fa presente che detti limiti devono rigorosamente essere assicurati in presenza di bagnanti. La frequenza dei controlli sul posto dei parametri di cui sopra è non meno di due ore. Dovranno tempestivamente essere adottate tutte le misure di correzione in caso di non conformità, come pure nell’approssimarsi del valore al limite tabellare.
■ Prima dell’apertura della vasca dovrà essere confermata l’idoneità dell’acqua alla balneazione a seguito dell’effettuazione delle analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri di cui alla tabella A dell’allegato 1 all’Accordo Stato Regioni e PP.AA. 16.01.2003, effettuate da apposito laboratorio. Le analisi di laboratorio dovranno essere ripetute durante tutta l’apertura della piscina al pubblico a cadenza mensile, salvo necessità sopraggiunte, anche a seguito di eventi occorsi in piscina, che possono prevedere una frequenza più ravvicinata.
■ Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina: prima di entrare nell’acqua di vasca provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto il corpo; è obbligatorio l’uso della cuffia; è vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua; ai bambini molto piccoli far indossare i pannolini contenitivi.
■ Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, cabine, attrezzature (sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti, natanti etc.).
■ Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare. Diversamente la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata. Evitare l’uso promiscuo di oggetti e biancheria: l’utente dovrà accedere alla piscina munito di tutto l’occorrente.
■ Le piscine finalizzate a gioco acquatico in virtù della necessità di contrastare la diffusione del virus, vengano convertite in vasche per la balneazione. Qualora il gestore sia in grado di assicurare i requisiti nei termini e nei modi del presente documento, attenzionando il distanziamento sociale, l’indicatore di affollamento in vasca, i limiti dei parametri nell’acqua, sono consentite le vasche torrente, toboga, scivoli morbidi.
■ Per piscine ad use collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.) valgono le disposizioni del presente documento, opportunamente vagliate e modulate in relazione al contesto, alla tipologia di piscine, all’afflusso clienti, alle altre attività presenti etc.
■ Si raccomanda ai genitori/accompagnatori di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di autonomia e l’età degli stessi.
■ Le vasche che non consentono il rispetto delle indicazioni suesposte per inefficacia dei trattamenti (es, piscine gonfiabili), mantenimento del disinfettante cloro attivo libero, o le distanze devono essere interdette all’uso. Pertanto si suggerisce particolare rigoroso monitoraggio nei confronti delle vasche per bambini.
■ Tutte le misure dovranno essere integrate nel documento di autocontrollo in un apposito allegato aggiuntivo dedicato al contrasto dell’infezione da SARS-CoV-2.
PALESTRE
Le presenti indicazioni si applicano a enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di palestre, comprese le attività fisiche con modalità a corsi (senza contatto fisico interpersonale).
■ Predisporre una adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare.
■ Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato (es. con prenotazione) e regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni; mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
■ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
■ Organizzare gli spazi negli spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate o separate da apposite barriere), anche regolamentando l’accesso agli stessi.
■ Regolamentare i flussi, gli spazi di attesa, l’accesso alle diverse aree, il posizionamento di attrezzi e macchine, anche delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza:
o almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attività fisica,
o almeno 2 metri durante l’attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa).
■ Dotare l’impianto/struttura di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili, prevedendo l’obbligo dell’igiene delle mani all’ingresso e in uscita.
■ Dopo l’utilizzo da parte di ogni singolo soggetto, il responsabile della struttura assicura la disinfezione della macchina o degli attrezzi usati.
■ Gli attrezzi e le macchine the non possono essere disinfettati non devono essere usati.
■ Garantire la frequente pulizia e disinfezione dell’ambiente, di attrezzi e macchine (anche più volte al giorno ad esempio tra un turno di accesso e l’altro), e comunque la disinfezione di spogliatoi (compresi armadietti) a fine giornata.
■ Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro.
■ Utilizzare in palestra apposite calzature previste esclusivamente a questo scopo.
■ Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l’uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
■ Per quanto riguarda il microclima, è fondamentale verificare le caratteristiche di aerazione dei locali e degli impianti di ventilazione e la successiva messa in atto in condizioni di mantenimento di adeguati ricambi e qualità dell’aria indoor. Per un idoneo microclima è necessario:
■ garantire periodicamente l’aerazione naturale nell’arco della giornata in tutti gli ambienti dotati di aperture verso l’esterno, dove sono presenti postazioni di lavoro, personale interno o utenti esterni (comprese le aule di udienza ed i locali openspace), evitando correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo durante il ricambio naturale dell’aria;
■ aumentare la frequenza della manutenzione/sostituzione dei pacchi filtranti dell’aria in ingresso (eventualmente anche adottando pacchi filtranti più efficienti);
■ in relazione al punto esterno di espulsione dell’aria, assicurarsi che permangano condizioni impiantistiche tali da non determinare l’insorgere di inconvenienti igienico sanitari nella distanza fra i punti di espulsione ed i punti di aspirazione;
■ attivare l’ingresso e l’estrazione dell’aria almeno un’ora prima e fino ad una dopo l’accesso da parte del pubblico;
■ nel caso di locali di servizio privi di finestre quali archivi, spogliatoi, servizi igienici, ecc., ma dotati di ventilatori/estrattori meccanici, questi devono essere mantenuti in funzione almeno per l’intero orario di lavoro;
■ per quanto riguarda gli ambienti di collegamento fra i vari locali dell’edificio (ad esempio corridoi, zone di transito o attesa), normalmente dotati di minore ventilazione o privi di ventilazione dedicata, andrà posta particolare attenzione al fine di evitare lo stazionamento e l’assembramento di persone, adottando misure organizzative affinché gli stessi ambienti siano impegnati solo per il transito o pause di breve durata;
■ negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione con apporto di aria esterna, tramite ventilazione meccanica controllata, eliminare totalmente la funzione di ricircolo dell’aria;
■ Relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che fanno use di pompe di calore, fancoil, o termoconvettori, qualora non sia possibile garantire la corretta climatizzazione degli ambienti tenendo fermi gli impianti, pulire in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.
■ le prese e le griglie di ventilazione devono essere pulite con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75%;
■ evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sui filtri per non inalare sostanze inquinanti, durante il funzionamento.
■ Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l’uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali informazioni.