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Compensi sportivi sì, ma a determinate condizioni (bis)

Compensi sportivi sì, ma a determinate condizioni (bis)

Gennaio 2022

Dopo l’articolo pubblicato sul nostro sito ad ottobre 2021, torniamo sul tema in oggetto perché tra dicembre 2021 ed inizio gennaio 2022 la Corte di Cassazione ha emanato una serie di sentenze sul lavoro sportivo dilettantistico (n. 41397/2021; n. 41467/2021; n. 41418/2021; n. 41419/2021; n. 41420/2021; n. 41468/2021; n. 41570/2021; n. 41729/2021; n. 175/2022, n. 177/2022).

Dieci decisioni, tutte della sezione lavoro, che sostengono che in presenza di una attività sportiva dilettantistica svolta a titolo oneroso, con continuità ed in maniera professionale, i compensi sportivi dilettantistici di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir non possano essere riconosciuti.

La sentenza n. 177/2022 afferma che è necessario verificare la sostanziale natura dilettantistica dell’ente erogatore dei compensi e ciò non significa semplicemente che il sodalizio sportivo sia iscritto al Coni e ad una Federazione sportiva. Il contribuente è onerato di dare prova dei presupposti e dei requisiti per godere del regime di vantaggio, dimostrando cioè:

  • la fonte del reddito;
  • la natura sostanziale dilettantistica dell’ente erogatore;
  • lo svolgimento della prestazione in ragione del vincolo associativo esistente tra prestatore e sodalizio sportivo;
  • che non si tratta di prestazioni collegate all’assunzione di un distinto obbligo personale;
  • che l’attività non viene svolta con carattere professionale, cioè in corrispondenza all’arte o professione abitualmente esercitata, anche se non in modo esclusivo.

La ratio delle recentissime sentenze è che per beneficiare del regime di vantaggio, sia ai fini dell’esenzione Irpef, sia ai fini dell’esclusione dalla contribuzione previdenziale, non si tratti di lavoratori e che quindi l’attività svolta presso l’ente sportivo non costituisca un mestiere o una professione, ma abbia più le caratteristiche di hobby, diletto, condivisione di finalità statutarie. Il compenso forfettario, infatti, non deve essere remunerativo rispetto alla qualità e quantità dell’attività espletata.

A che cosa dunque prestare attenzione?

Riteniamo che quanto sopra esposto dia delle direttive chiarissime da seguire, ma facciamo un esempio: gestione di centro sportivo S.S.D. (palestra, piscina, etc.) con l’ausilio di “collaboratori sportivi”, pagati con i compensi sportivi. Se essi prestano l’attività con orari fissi o in base ad un numero di ore giornaliere predeterminato; se non svolgono altra attività lavorativa, se hanno una formazione in linea col ruolo sportivo svolto, se percepiscono importi di entità rilevante, l’utilizzo di compensi ex art. 67 del Tuir è da sconsigliare.

Diversamente se un’istruttrice di palestra, che al mattino fa la segretaria in una società commerciale, al pomeriggio svolge la propria attività per una A.S.D. di ginnastica, iscritta alla F.G.I. ed al Coni,  per due o tre ore al giorno, per tre volte alla settimana, tenendo corsi sia rivolti a bambini che ad adulti, e percepisce un compenso forfettario di circa 500 € al mese, si ritiene che l’utilizzo dello strumento agevolato sia più che plausibile.

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