Luglio 2023
La riforma prevede che l’attività prevalente di associazioni e società sportive dilettantistiche sia l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, esercitate in via stabile e principale, e che le attività “diverse”, cioè le attività secondarie e strumentali, siano esercitabili solamente in via sussidiaria, col rispetto di due condizioni:
- espressa previsione nello statuto delle medesime;
- lo svolgimento di tali attività dovrà assumere natura secondaria e strumentale: tali criteri saranno delineati da un decreto ministeriale non ancora emanato.
Se si dovessero apprendere i criteri previsti per le attività diverse dal Codice del Terzo settore, il limite quantitativo di queste sarà fissato nel 30% delle entrate complessive, ovvero nel 66% dei costi complessivi.
Il decreto “correttivo”, recependo le preoccupazioni del mondo sportivo, ha stabilito che alcune attività non dovranno essere tenute in considerazione al fine della verifica del parametro.
A seguito di tale modifica i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività di:
- rapporti di sponsorizzazione;
- pubblicità (cartellonistica, inserzioni, banner, etc..);
- cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti;
- gestione di impianti e strutture sportive
saranno esclusi dal computo dei limiti con cui verrà effettuata la perimetrazione delle attività secondarie e strumentali, con la conseguenza che le entrate dalle stesse derivanti potranno anche essere superiori alle entrate derivanti dalle attività sportive.
Rimarranno assoggettate alla limitazione quantitativa tutte le ulteriori attività non rientranti nella deroga, per esempio la gestione di bar, l’organizzazione di viaggi o vacanze, la vendita di abbigliamento e attrezzature sportive, l’organizzazione di corsi per attività diverse da quella sportiva, ivi compresi eventuali corsi per attività sportive non ricomprese nell’elenco delle attività sportive riconosciute dal CONI, etc.
Rimane ancora da chiarire chi sarà deputato a verificare il rispetto dei limiti che saranno individuati dal decreto, tenuto conto che, a differenza di quanto accade nel RUNTS, al RAS non vi è (ancora) l’obbligo di deposito dei rendiconti/bilanci.
Pur auspicando chiarimenti e conferme ufficiali, sembra potersi confermare l’applicabilità della l. 398/91 alle entrate secondarie e strumentali.