Gennaio 2015
L’organizzazione interna di un’Associazione è regolata dalle norme del Codice Civile e dalle disposizioni contenute nell’art. 90, commi 18 e 18 bis, della L. 289/2002 e successive modificazioni. In particolare l’osservanza di queste ultime “certifica” lo status di “associazione sportiva dilettantistica” ed è obbligatoria al fine del riconoscimento del regime tributario di favore previsto per gli enti sportivi.
Il comma 18, alla lettera e, afferma che lo Statuto dell’Associazione deve espressamente prevedere le norme sull’ordinamento interno ispirato ai principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali.
Sul punto è intervenuto anche il Consiglio del Notariato, con lo Studio 22.4.2005 n. 93/2004 che ha precisato che l’organizzazione interna delle Associazioni sportive dilettantistiche si articola nella libera eleggibilità degli organi amministrativi, nel voto singolo per ogni associato, nella sovranità dell’assemblea e nella determinazione dei principi di ammissione o esclusione degli associati.
Si è espressa in materia anche l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 22/4/2003 n. 21/E in cui si dice espressamente che “in mancanza del formale recepimento nello statuto o nell’atto costitutivo, nonché in caso di inosservanza di fatto delle clausole stabilite dai regolamenti emanati ai sensi del comma 18 dell’art. 90, le associazioni e società sportive dilettantistiche non possono beneficiare del particolare regime agevolativo ad esse riservato. Parimenti costituisce condizione per il godimento dei benefici fiscali l’adozione della denominazione indicata nel citato comma 17 dell’art. 90, che deve essere utilizzata in tutti i segni distintivi o comunicazioni rivolte al pubblico”.
Ma più recentemente con la Circolare 24/4/2013 n. 9/E l’Agenzia ha affermato che: “L’effettività del rapporto associativo costituisce presupposto essenziale per il riconoscimento alle associazioni sportive dilettantistiche dei benefici fiscali previsti dalla vigente normativa, al fine di evitare l’uso distorto dello strumento associazionistico, suscettibile di intralciare – tra l’altro – la libertà di concorrenza tra gli operatori commerciali. … Fermo restando che la sussistenza del requisito della democraticità richiede una valutazione, da effettuare caso per caso, della corrispondenza fra le previsioni statutarie e le concrete modalità operative della singola associazione sportiva dilettantistica, si evidenzia che elementi quali le modalità di convocazione e verbalizzazione delle assemblee dei soci costituiscono, in via generale, indici rilevanti al fine di desumere la reale natura associativa dell’ente e l’effettiva democraticità del sodalizio.
Tuttavia, si può ritenere che l’adozione di forme di convocazione dell’assemblea diverse da quelle tradizionali (ad esempio, invio di e-mail agli associati in luogo dell’apposizione in bacheca dell’avviso di convocazione) o l’occasionale mancato inserimento di un dettagliato elenco dei nomi dei partecipanti nei verbali di assemblea o degli associati nel libro soci non costituiscono, singolarmente considerati, elementi il cui riscontro comporti necessariamente la decadenza dai benefici recati dalla legge n. 398 del 1991 qualora, sulla base di una valutazione globale della operatività dell’associazione, risultino posti in essere comportamenti che garantiscano il raggiungimento delle medesime finalità.
La clausola della democraticità prevista dall’articolo 90, comma 18, lettera e), della legge n. 289 del 2002 si intende violata quando la specifica azione od omissione da parte dell’associazione renda sistematicamente inapplicabile la predetta disposizione statutaria.
Ciò si verifica, ad esempio, qualora si riscontrino nell’associazione elementi quali:
– la mancanza assoluta di forme di comunicazione idonee ad informare gli associati delle convocazioni assembleari e delle decisioni degli organi sociali;
– la presenza di diverse quote associative alle quali corrisponda una differente posizione del socio in termini di diritti e prerogative, rispetto alla reale fruizione e godimento di determinati beni e servizi;
– l’esercizio limitato del diritto di voto, dovuto alla presenza, di fatto, di categorie di associati privilegiati, in relazione alle deliberazioni inerenti l’approvazione del bilancio, le modifiche statutarie, l’approvazione dei regolamenti, la nomina di cariche direttive, etc.”
Di conseguenza è preclusa, ad esempio, la possibilità di inserire negli statuti di asd clausole volte a riservare l’amministrazione dell’ente solo ad alcuni associati o a garantire particolari benefici a soci in relazione all’apporto economico/quota associativa da essi effettuato.
In sostanza, dato per scontato il recepimento della norma nello Statuto Sociale dell’Associazione, l’amministrazione finanziaria stabilisce che l’importante è che il principio di democrazia interna ed uguaglianza degli associati trovi effettiva e concreta attuazione. E, ovviamente, si deve essere in grado di fornirne la prova.
Anche l’art. 148 del TUIR, al comma 8, prevede l’obbligo di inserire nello Statuto (che secondo questa norma deve necessariamente essere redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata) norme volte ad esempio a garantire l’effettività del rapporto associativo, l’eleggibilità libera degli organi amministrativi, il principio del voto singolo, la sovranità dell’Assemblea dei soci, etc.
Se però il mancato recepimento della L. 289/2002 (e successive modificazioni) comporta il mancato riconoscimento dello status di asd e quindi la perdita automatica delle condizioni per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali, l’inosservanza dell’art. 148, comma 8, del TUIR impedisce la “decomercializzazione” delle attività produttive di reddito d’impresa di cui al comma 3 dello stesso articolo.
I due organi societari che devono sempre essere presenti nella struttura dell’Associazione sono l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo.
L’Assemblea ha funzione deliberante ed è disciplinata dagli artt. 20 e seguenti del c.c.. Tutti gli associati hanno diritto di parteciparvi e hanno diritto di voto. I principi di democrazia interna ed uguaglianza fra gli associati trovano la loro massima espressione nella previsione del voto pro capite per ciascun associato e nella sovranità dell’organo stesso. È lo Statuto che definisce le aree di competenza dell’Assemblea, i tempi e le modalità di convocazione della medesima, le maggioranze necessarie per le deliberazioni in sede ordinaria e straordinaria, etc.
Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione che ha la funzione di gestire quest’ultima al fine del raggiungimento dei fini istituzionali e di eseguire le delibere assembleari.
Anche in questo caso è lo statuto sociale che definisce la durata delle cariche, la composizione effettiva dell’organo, le modalità di nomina dei componenti e l’indicazione dei soggetti dotati del potere di rappresentanza. L’art. 90 della L. 289/2002 interviene sul tema stabilendo, al comma 18 bis che gli amministratori delle società ed associazioni sportive dilettantistiche non possono ricoprire la medesima carica in altri enti dello stesso tipo nell’ambito della medesima federazione o disciplina associata se riconosciuta dal CONI.
A seconda della struttura o delle dimensioni dell’Associazione, inoltre, quest’ultima può caratterizzarsi anche per la presenza di un eventuale organo di controllo, che esercita funzioni simili a quelle del Collegio Sindacale nelle società di capitali. Si tratta di un organo di vigilanza o giustizia interna, le cui modalità di funzionamento sono sola prerogativa dello Statuto sociale.