Dicembre 2023
Una delle novità più significative introdotte dalla Riforma dello Sport è la nuova modalità di riconoscimento della personalità giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche.
Secondo quanto previsto dal D. Lgs. 39/2021 all’art. 14, infatti, le asd potranno acquistare la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in deroga alle precedenti modalità.
Tale novità non è attualmente percorribile, essendo ancora in attesa di attuazione (a tal fine, dovrà essere emanato un regolamento ad hoc).
Tuttavia il Notariato, attraverso lo Studio n. 23-2023/cts, e con le Massime n. 16 e n. 17 del Consiglio notarile di Milano, pubblicate nei primi giorni del corrente mese di dicembre, hanno giustamente dettato le linee guida che sarà obbligatorio seguire in funzione dell’acquisizione della personalità giuridica.
Quello che qui, probabilmente, più interessa è la verifica della sussistenza del patrimonio minimo (pari a 10.000 euro), necessario per l’ottenimento della personalità giuridica con l’iscrizione nel RASD.
Il Consiglio chiarisce che non è sufficiente che tale disponibilità risulti da una certificazione bancaria che attesti il deposito di tale somma sul conto corrente dell’associazione, sarà infatti necessario accertare che l’associazione sportiva non presenti passività tali da annullare le liquidità presenti sul conto bancario.
In altre parole, il notaio dovrà essere posto nella condizione di poter verificare lo stato patrimoniale netto dell’ente, attraverso l’analisi delle relative scritture contabili.
Secondo il Consiglio, il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio:
– devono essere accompagnati dalla relazione dell’organo di controllo o di un revisore che ne attesti la corretta compilazione, al pari di quanto previsto per gli enti del Terzo settore;
– possono essere sostituiti da una relazione giurata di un revisore legale/società di revisione iscritto nel relativo registro.
Applicando quanto previsto dal codice civile in tema di operazioni straordinarie, il rendiconto economico finanziario dovrà quindi far riferimento a data non anteriore a 120 giorni rispetto al giorno dell’assemblea; se però viene allegato il bilancio dell’ultimo esercizio, i giorni potranno essere 180.
Il patrimonio che emerge dalla documentazione in esame potrà essere integrato, se inferiore a 10.000 euro, attraverso versamenti in denaro da parte degli associati, o con apporti di beni diversi dal denaro; in tale ultimo caso, il relativo valore dovrà risultare da una relazione giurata redatta da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
La Massima n. 17 rileva anche che l’acquisto della personalità giuridica da parte dell’associazione sportiva dilettantistica non libera dalla responsabilità illimitata i soggetti che hanno agito in nome e per conto di tale ente, fino al momento in cui il riconoscimento giuridico viene ottenuto. In sostanza la personalità giuridica non retroagisce.