Dicembre 2021
Il punto B) della nota n. 18244 del 30.11.2021 del Ministero del Lavoro chiarisce un punto molto importante con riferimento ai criteri da utilizzare ai fini del calcolo, nelle Odv e nelle APS, delle percentuali stabilite dal Codice del Terzo Settore per l’utilizzo di prestazioni di lavoro retribuito in rapporto al numero dei volontari.
Concentrandoci nell’ambito delle APS sappiamo che l’art. 36 del d. lgs. n. 117/2017 stabilisce che tali enti possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche di associati, solo quando è necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale, ma il n. di personale retribuito non può essere maggiore al 50% del numero dei volontari O al 5% del numero di associati.
La nota del Ministero ha dunque chiarito che:
a) il n. dei volontari si conteggia per teste e non in percentuale alle ore dedicate all’attività;
b) il dato da considerare è quello risultante dal registro dei volontari;
c) vanno conteggiati solamente i lavoratori dipendenti e parasubordinati dotati di una posizione previdenziale.
E’ possibile quindi concludere che, con riferimento al punto a), è stato definitivamente chiarito che il conteggio avviene per teste, diversamente dal diverso criterio che sarà utilizzato per la determinazione dei costi figurativi, per cui viene applicato il rapporto ore/uomo di attività volontaria effettivamente svolta.
Circa il punto b) si ricorda che tale registro deve essere previamente vidimato rispetto alla sua utilizzazione (nota n. 7180 del 28 maggio 2021 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali) ed in esso devono essere iscritti esclusivamente i volontari non occasionali. Pertanto questi ultimi non rilevano per la verifica del rispetto dell’art. 36 Cts. Si rappresenta che non esiste una definizione di volontario non occasionale, ma pare ragionevole presumere che i criteri da utilizzare sono quelli dell’assiduità e della continuità del proprio impegno.
Con riferimento al punto c) si può affermare che certamente rimangono esclusi i lavoratori occasionali e quanti svolgono prestazioni di lavoro autonomo una tantum. Va prestata attenzione proprio al lavoro svolto dai lavoratori autonomi, poiché è la stessa norma che vi fa riferimento comprendendoli nel novero dei lavoratori dell’ente. Si spera dunque ci saranno ulteriori chiarimenti per la quantificazione dell’ “una tantum”.
Infine un lavoratore part time “pesa” nel calcolo allo stesso modo di un lavoratore “full time”.
La nota afferma altresì che la verifica dei parametri di cui sopra potrà essere disposta dagli uffici del Runts non tanto in sede di iscrizione, ma durante il controllo periodico o per mezzo di accertamenti d’ufficio.