Novembre 2016
Il decreto di riforma delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 158/2015) ha abrogato, all’art. 19, con decorrenza dal 1 gennaio 2016, la disposizione (comma5, art. 25, della Legge 133/1999) che prevedeva per le Asd che il mancato rispetto delle disposizioni sulla tracciabilità di incassi e pagamenti superiori a mille euro (516 euro fino al 31 dicembre 2014) comportasse la decadenza dal regime di favore di cui alla legge 398/1991.
Perciò la violazione di tale onere comporta ad oggi per le Asd la “sola” sanzione prevista dall’articolo 11 del D.Lgs. 471/97, vale a dire quella “residuale” che va da 250 a 2.000 euro.
Tale modifica normativa ha aperto sin da subito il dibattito sull’applicabilità o meno del “favor rei” alle infrazioni già constatate. Sulla base dell’art. 3 del D. Lgs. 472/1997, infatti, viene previsto che: salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile; se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia definitivo.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenze 26475/2014 e 5268/2005) è ferma nel ritenere applicabile il principio del favor rei alle sanzioni improprie di carattere sostanziale (qual è la disposizione abrogata dell’art. 25 della Legge 133/1999), così come nel riconoscere che questa applicazione debba avvenire d’ufficio, indipendentemente dall’istanza di parte (sentenze 411/2015 e 1656/2013).
Pertanto si può tranquillamente ritenere che la violazione alla tracciabilità delle movimentazioni finanziarie, anche se commesse prima del 2016, non comportano per le associazioni sportive dilettantistiche la decadenza dal regime di cui alla Legge 398/91.
In tale senso le Commissioni Tributarie hanno accolto i ricorsi delle Asd volti a far dichiarare illegittima la decadenza dal regime di favore (si veda: Ctp Parma 422 del gennaio 2016, Ctp di Reggio Emilia n. 259/2/2016 e 233/2/2016 e la Ctp Treviso 340/5/2016). Anche gli Uffici stanno procedendo a sgravare, in mediazione o in conciliazione, i maggiori importi accertati determinati sulla base della supposta decadenza dal regime agevolato, richiedendo la sola sanzione residuale.