Gennaio 2020
Con la presente vogliamo portare alla vostra attenzione una recente sentenza della Corte di Cassazione (ordinanza n.31427/2019), con la quale vengono chiariti i presupposti di spettanza delle agevolazioni fiscali nel caso di Associazioni sportive dilettantistiche.
La Corte coglie l’occasione di ribadire che le agevolazioni tributarie in favore delle associazioni non lucrative dipendono non dall’elemento formale della veste giuridica assunta, ma dall’effettivo svolgimento di attività non commerciale, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente.
Nel dettaglio, i giudici specificano che “in tema di agevolazioni tributarie, l’esenzione d’imposta prevista dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 148, in favore delle associazioni non lucrative dipende non dall’elemento formale della veste giuridica assunta (nella specie, associazione sportiva dilettantistica), ma anche dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato, del tutto estrinseco e neutrale, dell’affiliazione al CONI (cfr. Cass. n. 16449/2016), ed inoltre le suddette agevolazioni tributarie di cui all’art. 148 TUIR, in favore di enti di tipo associativo commerciale, come le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, “si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell’atto costitutivo o nello statuto” (cfr. Cass. n. 4872/2015)”.
Sempre nell’ordinanza viene inoltre confermata la sentenza di primo grado dove era stata accertata la mancanza di prova “che gli aventi diritto alla partecipazione alla vita associativa venissero effettivamente convocati e chiamati ad assumere le decisioni in sede di assemblea dei soci dell’associazione”, con conseguente violazione del principio di gestione democratica dell’associazione ed insussistenza dei requisiti per godere della fiscalità di vantaggio.
L’ordinanza proposta risulta importante per ricordare l’importanza dell’effettività della vita associativa e della corretta formalizzazione della stessa.
Non basta l’indicazione ASD nella denominazione o la mera iscrizione al Coni per poter applicare i regimi agevolati previsti per gli enti non commerciali. L’attività istituzionale e la vita associativa assumono un ruolo centrale e, ribadiamo, non possiamo più permetterci di darle per scontate.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.