Luglio 2018
Negli ultimi accertamenti che ci è capitato di seguire, una nota negativa che è stata sollevata dall’Agenzia delle Entrate alle associazioni accertate è la mancata predisposizione del prospetto di cui al D.M. 11 febbraio 1997.
Ma che cos’è questo prospetto di cui al D.M. 11 febbraio 1997?
In poche parole, trattasi del prospetto riepilogativo corrispettivi/acquisti contribuenti minori introdotto dalla Finanziaria 1997.
Con la circolare 247/E del 29 dicembre 1999 e con la successiva Circolare 165/E del 7 settembre 2000 è stato stabilito che i soggetti che optano per la legge 398/1991 devono procedere, tra l’altro, all’annotazione mensile dei corrispettivi, ivi compresi quelli derivanti dalla vendita dei titoli di ingresso, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, utilizzando tale prospetto.
Tale prospetto deve essere inoltre integrato, con annotazione distinta:
- dei proventi di cui all’art. 25, comma 2, della L. 13 maggio 1999, n. 133 che non costituiscono reddito, e cioè, i due proventi derivanti da due eventi al massimo nel corso del periodo d’imposta per un importo complessivo non superiore ad euro 51.645,69 annui;
- delle plusvalenze patrimoniali;
- delle operazioni intracomunitarie.
Come è fatto tale prospetto ex DM 11.02.97? Diciamo che è un “registro” molto semplificato, composto di pochi fogli. Il primo foglio è il frontespizio ove vengono indicati i dati del contribuente, nel secondo e terzo foglio devono essere indicati i dati relativi al complesso delle operazioni poste in essere in ciascun mese e le relative dichiarazioni periodiche, nel quarto foglio, suddiviso in quattro sezioni, devono essere indicati i dati relativi al valore delle rimanenze dell’anno cui si riferisce il prospetto (Sez. I^); il volume d’affari (Sez. II^); i beni ammortizzabili (Sez. III^); il calcolo di determinazione del reddito ai fini delle imposte dirette (Sez. IV^). La V^sezione è riservata alla bollatura. Va specificato che sotto il profilo strettamente fiscale il prospetto non va vidimato e neppure assoggettato a bollo ma va solo tenuto e conservato. Tuttavia parte della dottrina consiglia, al fine di dare data certa al prospetto, di apporvi una marca da bollo di 16,00 euro entro il 31 dicembre dell’anno precedente alla messa in uso del prospetto stesso.
Il prospetto va adattato alle associazioni sportive che lo devono utilizzare. In particolare nella seconda e terza pagina, è opportuno nelle colonne da 1 a 4, procedere all’individuazione delle singole tipologie di proventi con la relativa aliquota iva. Non bisogna poi dimenticare di compilare l’ultima colonna relativa alle liquidazioni dell’iva dovuta e al relativo versamento.
Quali effetti ha la mancata tenuta del prospetto in esame? La mancata tenuta del prospetto di cui al DM 11 febbraio 1997, non comporta la decadenza dei benefici fiscali di cui alla legge 398/91 sempreché l’amministrazione finanziaria possa disporre di riscontri contabili per procedere alla ricostruzione della situazione reddituale dell’associazione sportiva dilettantistica e possa appurare la presenza dei requisiti per l’applicazione del regime agevolativo.
Tuttavia, la mancata osservanza dell’adempimento può comportare l’applicazione della sanzione amministrativa prevista in materia di violazione degli obblighi relativi alla contabilità prevista dal D. Lgs 471/1997 per un importo da 1.000 a 8.000 euro.
Ultimo aspetto: è bene ricordare che i registri iva “ordinari”, seppur predisposti dall’associazione, non sostituiscono la predisposizione di tale prospetto.