Novembre 2020
Segnaliamo la recente sentenza 2195/5/2020 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano che ha annullato l’avviso di accertamento emesso a carico di una Asd che, dopo avere incassato le sponsorizzazioni, effettuava prelevamenti in contanti o emetteva assegni in prossimità del momento dell’accredito.
Semplice è stata la ricostruzione dell’Agenzia che riteneva che tali uscite finanziarie servissero per retrocedere parte dei ricavi agli sponsor.
I giudici tributari hanno però stabilito che il Fisco per sostenere una tesi del genere avrebbe dovuto provare con documentazione inconfutabile e inappuntabile la retrocessione del denaro.
Ed è questo il particolare più eclatante e sostanziale della sentenza, perché la Cassazione, in materia di sovrafatturazione e di fatturazione per operazioni inesistenti, ha sinora sostenuto la tesi che fossero sufficienti presunzioni precise e concordanti.
Ora si è quindi creato un importante precedente giurisprudenziale che potrà essere chiamato in causa in casistiche similari.