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Accertamento: la fase contenziosa, procedimenti ed esiti

Accertamento: la fase contenziosa, procedimenti ed esiti

Luglio 2014

Terminati inutilmente i tentativi di dialogo con l’Amministrazione Finanziaria e avendo ancora in mano l’avviso di accertamento immutato, è bene valutare prima di tutto l’opportunità di fare istanza di sospensione della riscossione delle somme dovute a titolo provvisorio; infatti il ricorso, di per se, non “fermerà” l’ente incaricato dell’incasso delle somme dovute (si ricorda infatti che se si propone ricorso, verrà comunque richiesto il pagamento iniziale di un terzo delle somme richieste nell’atto di accertamento).

La sospensione può essere richiesta in via amministrativa, in carta semplice, all’ufficio accertatore, che può disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado; oppure, in via giudiziale, alla Commissione Tributaria Provinciale assieme al ricorso introduttivo, se dal pagamento dell’avviso di accertamento può derivare un danno grave e irreparabile. In quest’ultimo caso i giudici dovranno pronunciarsi sulla sospensione entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

Maturata la decisione di impugnare l’atto accertativo, l’associazione dovrà entro 60 giorni dalla data di notifica dell’atto di accertamento o 30 giorni dalla notifica del diniego di mediazione produrre ricorso, intestandolo alla Commissione Tributaria Provinciale e notificandone copia all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate che ha emesso l’avviso di accertamento impugnato.

In questa fase è quasi d’obbligo che l’associazione si faccia assistere da un professionista abilitato, unico caso in cui le sarebbe possibile stare in giudizio avviene qualora l’importo contestato sia pari o inferiore a 2.582,28 euro.

Il ricorso dovrà contenere dati ben precisi, stabiliti per legge, e potrà essere notificato tramite ufficiale giudiziario, o con consegna diretta all’Agenzia, o tramite il servizio postale, inviando un  plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.

Il passaggio successivo sarà  il versamento da parte del contribuente/associazione del contributo unificato e la sua costituzione in giudizio, ossia entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità, che dovrà depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale.

A questo punto “il gioco è fatto” e non resta che aspettare che la Commissione fissi il giorno dell’udienza per discutere e valutare sulle motivazioni di sgravio o annullamento dell’accertamento proposte con il ricorso.

E’ bene sapere che, anche a ricorso depositato, è possibile fare un ultimo tentativo di “pace” col fisco proponendo la conciliazione giudiziale e chiudere così  il contenzioso aperto con l’Amministrazione finanziaria.

La conciliazione può essere utilizzata in udienza o fuori udienza. Nel primo caso entrambe le parti possono proporre la conciliazione della controversia notificando almeno 10 giorni prima dell’udienza alla controparte e  depositando presso la segreteria della Commissione una proposta di conciliazione. Il giudice stesso può con intervento autonomo invitare le parti a conciliare. Se l’accordo viene raggiunto, verrà redatto un verbale in udienza contenente i termini della conciliazione e la liquidazione delle somme dovute.

Nel secondo caso, la conciliazione fuori udienza viene avviata dopo che tra l’Amministrazione Finanziaria e il contribuente è già stato trovato un accordo sulle condizioni per chiudere la controversia. In tal caso è l’Agenzia delle Entrate che deposita presso la Commissione Tributaria la proposta di conciliazione con indicazione dei contenuti dell’accordo. Il versamento delle imposte risultanti dalla conciliazione dovrà essere effettuato entro 230 giorni dalla data del verbale e potrà essere rateizzato.

Fino a qualche anno fa le controversie fiscali aventi come parte un’associazione erano limitate.

In questi ultimi tempi le cose sono molto cambiate a seguito dei numerosi controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria nei confronti degli enti non profit e in particolare delle associazioni sportive dilettantistiche.

La normativa fiscale e contabile che si trova a dover  applicare chi gestisce associazioni sportive dilettantistiche lascia molti margini di interpretazione per la sua applicazione e spesso chi gestisce il contenzioso ha poche certezze e, fino a qualche tempo fa, non poteva nemmeno immaginare le posizioni che avrebbe assunto la magistratura su argomenti così specifici e spesso atipici.

In questi ultimi tempi la situazione sta cambiando e poiché “non tutto il male vien per nuocere” l’aumento del contenzioso verso gli enti non commerciali ha portato (con buona pace di chi purtroppo si è trovato a farvi fronte) l’indubbio vantaggio di fornire dei chiarimenti, mettere dei paletti, confermare la “strada percorsa”, porre l’attenzione su aspetti trascurati, sia in ambito fiscale, contabile ma anche civilistico, ciò che purtroppo, prima, una normativa troppo vaga non assicurava.

Come spesso succede in Italia la magistratura ha dovuto risolvere i problemi conseguenti ad una legislazione insufficiente ed imprecisa.

Sono molteplici infatti le pronunce di merito e di legittimità sulle problematiche più frequenti e in relazione alle violazioni maggiormente verificate. La giustizia tributaria in molti casi, quindi, ci ha permesso di dare risposte a dubbi normativi.

Vediamo quindi, in un breve excursus, alcuni chiarimenti che la giurisprudenza ha dato, riportando alcune sentenze promulgate nei confronti delle realtà sportive dilettantistiche in questi anni.

Aspetto sostanziale, trattato più volte, è il requisito della “non commercialità” degli enti non profit, caratteristica spesso non rispettata da tutte le associazioni che, svolgono in realtà un’attività commerciale. La sentenza n. 4147 del 20 febbraio 2013 ha elencato una serie di elementi concreti che sono indicativi della natura commerciale delle attività poste in essere dalla fittizia asd, ribadendo anche che non basta il semplice rispetto degli elementi formali a classificare un’asd come ente non profit ma serve un’analisi più accurata dell’effettivo operare dell’associazione poiché in quest’ultimo caso le modalità e le ideologie sono chiaramente differenti rispetto ai soggetti orientati al profitto esistenti nel medesimo settore.

Altro nodo importante, spesso accertato, è quello relativo alla redazione e tenuta dei libri sociali da parte delle associazioni sportive dilettantistiche prive del riconoscimento della personalità giuridica per le quali il Codice Civile e la disciplina di settore non prevedono specifici obblighi o vincoli al riguardo. Su questo tema si era espressa, come si ricorda, anche l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 9/E/13, nella quale si chiariva le modalità di convocazione e redazione dei verbali delle assemblee, precisando che l’adozione di forme di convocazione dell’assemblea diverse da quelle tradizionali o l’occasionale mancato  inserimento di un dettagliato elenco dei nomi dei partecipanti nei verbali di assemblea o degli associati nel libro soci, non costituiscono, singolarmente considerati, elementi il cui riscontro comporti necessariamente la decadenza dei benefici fiscali.

In merito alla tenuta del Libro soci la CTR Lazio Roma con la sentenza n. 205 del 03.04.2013, ci fornisce elementi per la tenuta del libro soci stabilendo che può consistere in “faldoni contenenti le domande di ammissione all’associazione”, ciò in virtù della natura stessa del vincolo associativo, costituito dalla partecipazione ad un contratto plurilaterale con comunione di scopo che si perfeziona attraverso la formulazione di una domanda di ammissione e il ricevimento della specifica accettazione.

Altro punto sotto la lente d’ingrandimento della giurisprudenza è la responsabilità degli amministratori dell’associazione. Il principio di diritto per cui la responsabilità personale e solidale, disciplinata dall’art.38 del Codice Civile, di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta, non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione stessa, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per suo conto e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra l’ente ed i terzi è ormai pacifico.

Nello specifico la sentenza della Cassazione n. 20485 del 06.09.13 conferma che: “la responsabilità ex art. 38 c.c. non concerne neppure in parte un debito proprio dell’associato, ma ha carattere accessorio anche se non sussidiario rispetto alla responsabilità primaria dell’associazione con la conseguenza che l’obbligazione avente natura solidale di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege assimilabili alla fideiussione”. Sulla stessa direzione si esprime anche la Commissione Tributaria di Vicenza con una sentenza del 20.11.2010 nella quale si ribadisce il principio per cui è illegittima l’azione svolta verso il singolo se non è stata fornita la prova che il soggetto: “abbia concretamente gestito le attività dell’associazione, non essendo sufficiente agli effetti della responsabilità ex art. 38 c.c. la mera titolarità di cariche rappresentative o gestionali da parte dell’agente essendo invece necessario il concreto svolgimento di attività negoziale in nome e per conto dell’associazione e che i terzi abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio dei soggetti che hanno posto in essere tale attività negoziale”.

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