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Gennaio 2024

Dall’ 1/1/2024 anche le a.s.d. e le s.s.d. in regime 398 sono obbligate a emettere le fatture in formato elettronico, dicendo addio per sempre alle fatture cartacee.

Ma cosa significa questo per chi applica, appunto, la 398 e le agevolazioni dell’art 148 del Tuir e dell’art 4 del DPR sull’Iva?

Vuol dire che nei casi in cui viene emessa la fattura, per obbligo o facoltà, la stessa deve essere emessa in formato elettronico!

Ma quando, per questi sodalizi sportivi, è effettivamente necessaria la fattura?

  1. Per le quota associative degli associati delle ASD è sufficiente il rilascio di una ricevuta che ne attesti il pagamento (in caso di bonifico bancario parlante, cioè coi dati di chi versa e dell’oggetto del versamento, lo stesso può assolvere la funzione di ricevuta).
  2. sia nelle ASD che nelle SSD viene poi prevista la possibilità di incassare corrispettivi specifici (es. corsi di avviamento allo sport), cioè il corrispettivo della prestazione di un servizio a favore di un associato o tesserato della stessa a.s.d./s.s.d. o di un’altra asd/ssd affiliata alla medesima Fsn/Dsa/Eps. Fino al 30/6/2024 anche per tali entrate è sufficiente la semplice ricevuta che attesti l’entrata, trattandosi di operazioni fuori campo iva (ex art. 4, comma 4, d.p.r. 633/72). Dal 1/7/2024, l’abrogazione dell’art. 4, c. 4, legge Iva non permetterà più di considerare i corrispettivi specifici in regime di esclusione, ma tali operazioni verranno considerate “esenti Iva”.
  3. Se rimaniamo nel limite dei 400 mila euro di ricavi della “398”, vi è l’esonero dalla certificazione dei corrispettivi e della fatturazione, ad eccetto che per le prestazioni di pubblicità e sponsorizzazione e per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie. Significa che le fatture elettronico vanno emesse praticamente solo in questi casi e che se, ad esempio, l’ente sportivo gestisce un punto ristoro, non ha l’obbligo di avere un registratore telematico, in quanto è sufficiente riepilogare le entrate, di cui, quindi, bisogna tenere nota, nel registro Iva minori.

E per chi non applica il regime della 398, per scelta o per obbligo?

Rimangono sicuramente validi i punti a) e b), trattandosi di enti non lucrativi, ma tutte le altre operazioni commerciali andranno certificate con i corrispettivi telematici o con la fattura elettronica.

Rimane comunque da attenzionare la questione “esenzione Iva” dal 1° LUGLIO 2024, in abrogazione dell’”esclusione da Iva”.

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