Ottobre 2021
Con nota 04.03.2021 n. 3142 il Ministero del Lavoro ha precisato che il contributo del 5 per mille, relativo alle annualità finanziarie 2018 e 2019 che non sia stato speso a causa dell’impossibilità di svolgere funzioni statutarie da parte degli enti in conseguenza delle misure adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, può essere utilizzato nei periodi successivi, accantonando le somme in sede di rendicontazione.
Per tali erogazioni non utilizzate, rimangono fermi:
- il termine di 12 mesi dalla data di ricezione delle somme, ai fini della redazione del rendiconto e della relativa relazione illustrativa;
- il termine di ulteriori 30 giorni per la trasmissione della documentazione al Ministero del Lavoro da parte degli enti che abbiano ricevuto un contributo di importo pari o superiore a 20.000 euro.
Con decreto direttoriale n. 488 del 22.09.2021 il Ministero del Lavoro ha approvato i nuovi modelli di rendicontazione del contributo 5 per mille di cui al D. Lgs. 111/2017. Fra le principali novità:
- l’eliminazione dell’obbligo di inviare i giustificativi di spesa;
- il divieto di inviare documentazione con modalità diverse da quelle telematiche;
- l’obbligo di pubblicare gli importi percepiti e il rendiconto sul sito se il contributo risulta superiore a 20.000 euro;
- il divieto di erogazione in contanti a soggetti diversi dalle persone fisiche.
L’obbligo di redigere il rendiconto e la relativa relazione illustrativa deve essere assolto entro 12 mesi dalla data di percezione del contributo. Nelle linee guida si ribadisce che all’obbligo sono soggetti i soli beneficiari di contributi pari o superiori a 20.000 euro che hanno altresì l’obbligo di trasmettere il rendiconto e la relazione illustrativa entro 30 giorni dall’ultima data prevista per la redazione.
Il DPCM 23 luglio 2020 ha introdotto, all’art. 16, comma 5, l’ulteriore obbligo per i beneficiari del contributo di pubblicare sul proprio sito web, entro 60 giorni dal termine ultimo previsto per la redazione del rendiconto, gli importi percepiti e il rendiconto con la relazione illustrativa, dandone comunicazione entro i successivi sette giorni all’Amministrazione erogatrice.
Ai sensi dell’art. 16, comma 6 del DPCM in caso di violazione degli obblighi di pubblicazione il Ministero del Lavoro diffida il beneficiario a effettuare la stessa entro un termine di 30 giorni; in caso di inerzia provvede all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25% del contributo percepito, secondo la disciplina di cui alla L. 689/81, in quanto compatibile.