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Gennaio 2023

Capita sovente che il sodalizio sportivo abbia in gestione una struttura sportiva (palestra, stadio, palazzetto, etc.), per mezzo di convenzione con l’ente pubblico, e che la dia in affitto ad altre organizzazioni sportive e non, o a privati, per il tempo e/o per gli spazi non utilizzati.

Se il noleggio/affitto è attuato verso enti non sportivi o soggetti privati, indubbiamente si è sempre trattato di operazione commerciale, da assoggettare ad Iva.

Tuttavia se la concessione dell’impianto sportivo riguarda altra Asd/Ssd affiliata al medesimo organismo sportivo (federazione, ente promozione sportiva o disciplina sportiva associata), se gli statuti delle parti sono in regola con le previsioni di cui al comma 8 dell’art. 148 del Tuir e se i modelli EAS sono stati regolarmente presentati, vi è la possibilità di applicare l’art. 148 del Tuir, comma 3, che prevede non si considerino commerciali i corrispettivi specifici versati anche da associazioni, aderenti al medesimo ente…, per attività svolte in attuazione degli scopi istituzionali.

In sostanza tali entrate vengono decommercializzate ai fini delle imposte dirette e sono fuori campo iva, in applicazione dell’art. 4 del DPR 633/72.

È quindi possibile applicare l’agevolazione a condizione che la concessione dell’impianto sportivo sia concepita in un’ottica di contribuzione alla spesa di gestione e non di sfruttamento commerciale degli spazi.

Ma dopo al riforma dello sport sarà ancora così?

In base al dettato normativo di cui al D. Lgs. 36/2021 “la gestione di impianti e strutture sportive” rientra tra le attività secondarie che l’ente sportivo potrà svolgere, sempre a condizione che lo statuto preveda tale facoltà. Viene anche previsto che questo tipo di entrata NON debba sottostare ai criteri e limiti che saranno individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport.

Ne consegue che secondo il legislatore:

  • i proventi derivanti dalla gestione di impianti e strutture sportive sono legati ad attività diverse da quelle istituzionali, cioè l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica;
  • è ESCLUSO che i ricavi derivanti dalla gestione dell’impianto sportivo debbano essere computati ai fini del rapporto tra attività istituzionali e attività diverse.

In sostanza: le entrate da affitti di impianti e strutture sportivi non saranno assoggettate ad alcun limite quantitativo in capo all’Ente, ma pare molto probabile che tali entrate saranno comunque tassate, proprio perché non saranno più considerate entrate istituzionali.

Tutto ciò dal 1° luglio 2023, salvo indicazioni contrarie dell’Agenzia delle Entrate.

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