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Novembre 2022

L’art. 25 del D. Lgs 36/2021 prevede che il lavoro sportivo possa essere svolto o dal lavoratore subordinato oppure da chi esercita l’attività sportiva autonomamente, ai sensi dell’art. 53 comma 1 del TUIR.

Il lavoratore autonomo svolge la sua attività, non sottoforma d’impresa, organizzandosi autonomamente, cioè senza vincolo di subordinazione, in modo abituale, ovverosia in modo professionale.

La novità molto interessante introdotta dalla Riforma è che le stesse agevolazioni previste per il lavoratore sportivo inquadrato sottoforma di “co.co.co sportivo dilettantistico”, sono previste per i titolari di partita iva che svolgono un’attività sportiva sempre nell’ambito del dilettantismo.

Pertanto sino a 15.000 € di compensi annui incassati non vi sarà applicazione di imposizione diretta (IRPEF o IMPOSTA SOSTITUTIVA per i forfettari). Superata la soglia si applicheranno le aliquote ordinarie, a seconda del regime fiscale adottato.

Fino a 5.000 € lordi annui incassati non vi sarà applicazione delle aliquote previdenziali, pari al 26,23 % e da versarsi alla Gestione Separata Inps (24% in caso di pensionati o soggetti iscritti ad altre forme previdenziali). Di fatto vi sarà un’assimilazione a quanto accade per le prestazioni occasionali.

Sino al 2027 vi sarà la possibilità di vedere ridotta alla metà la base imponibile previdenziale, anche se ciò comporterà un dimezzamento delle prestazioni pensionistiche (non si tratta infatti di una decontribuzione).

Molto molto vantaggioso potrebbe essere il caso di chi apre la partita iva in regime forfettario, sfruttando l’abbattimento dell’imposta sostitutiva per i primi cinque anni di attività dal 15% al 5%, operando a favore, per esempio, di associazioni o società sportive dilettantistiche, potendo altresì, dunque, sfruttare le agevolazioni di cui sopra.

Supponiamo, ad esempio, il lavoratore autonomo sportivo incassi un compenso lordo di € 30.000 annui.

Il suo imponibile a fini fiscali sarà da calcolare con la seguente modalità:

30.000-15.000 (soglia di esenzione) = 15.000

15.000 x 78% (percentuale di forfettizzazione per codice ATECO) = 11.700

11.700 X 5%= 585 IMPOSTA SOSTITUTIVA DA VERSARE

Ai fini previdenziali:

30.000-5.000 (soglia di esenzione) = 25.000

Dal 2023 al 2027:

25.000:2=12.500 x 26,23% = 3.278,75

REDDITO AL NETTO DI IMPOSTE E CONTRIBUTI (nei primi cinque anni di attività): 30.000-585-3279= € 27.306

Ora veniamo ai dubbi:

  • Il regime sarà applicabile solo se il professionista fattura a sodalizi sportivi dilettantistici oppure se svolge attività sportiva dilettantistica a favore di privati (ad esempio l’istruttore di pesistica all’interno di una palestra presa in affitto o l’istruttore di tennis in una struttura alberghiera)?

Per ora non ci sono chiarimenti ufficiali, ma sembra prudente propendere per la prima soluzione;

  • Se il titolare di partita iva era precedentemente un percettore di compensi sportivi ex art. 67 lett. m del TUIR, potrà applicare l’aliquota agevolata del 5%, senza che venga configurata una prosecuzione di attività? Pare poter rispondere di sì, in analogia a come si era espressa l’Agenzia delle Entrate per i compensi occasionali.

Attendiamo chiarimenti ufficiali, ma nel frattempo vale la pena considerare questa nuova importante possibilità introdotta con la RIFORMA del LAVORO SPORTIVO.

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