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Agosto 2022

L’acquisizione della personalità giuridica è una caratteristica facoltativa dell’ente, che offre garanzie e certezza del diritto ai terzi. Ma soprattutto, la prima importante conseguenza dell’acquisizione della personalità giuridica, è che per gli eventuali debiti o obbligazioni di natura civilistica contratti dall’ente risponderà solamente quest’ultimo, con il proprio patrimonio e non anche chi agisce in nome e per conto dello stesso.

Il codice del Terzo settore ha previsto una specifica modalità di acquisto della personalità giuridica per le associazioni e le fondazioni del Terzo settore, mediante l’iscrizione al Runts.

Per l’attribuzione della personalità giuridica è necessario che l’ente abbia un patrimonio minimo di 15.000 euro per le associazioni e di 30.000 euro per le fondazioni (queste ultime sono sempre dotate di personalità giuridica).

Il patrimonio può essere costituito anche da beni diversi dal denaro. Sarà necessario che il loro valore risulti da una relazione giurata, allegata all’atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

La procedura volta all’acquisizione della personalità giuridica presso il Runts prevede che:

  • il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo dell’associazione o fondazione di Terzo settore, o il testamento con il quale si dispone la costituzione di quest’ultima, verifica la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente, incluso il rispetto delle norme specifiche del Terzo settore, e il patrimonio minimo necessario per acquisire la personalità giuridica (quindi anche la perizia redatta del revisore);
  • in seguito il notaio deposita l’atto costitutivo o il testamento presso l’ufficio competente del Runts con contestuale richiesta di iscrizione dell’ente;
  • l’ufficio del Runts, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l’ente nel registro stesso, dove è specificato il possesso della personalità giuridica.

Qualora il notaio constatasse l’assenza delle condizioni per la costituzione dell’ente o il patrimonio minimo, entro 30 giorni ne dà comunicazione motivata ai fondatori o agli amministratori dell’ente. Questi ultimi, o in mancanza ciascun associato, entro 30 giorni dalla comunicazione possono domandare direttamente all’ufficio competente di disporre comunque l’iscrizione nel Runts. Se quest’ultimo non dà alcuna comunicazione nel termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda, la richiesta si intende negata.

Dell’avvenuta iscrizione al Runts, nonché dell’eventuale successiva cancellazione, entro 15 giorni è data comunicazione, da parte dell’ufficio regionale del registro unico nazionale del Terzo settore competente (o ufficio provinciale, nel caso delle province autonome di Trento e Bolzano), alla prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente.

Le eventuali modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto dovranno comunque risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore, secondo le stesse modalità previste per l’iscrizione dell’ente.

Per quanto concerne le associazioni riconosciute e le fondazioni già in possesso della personalità giuridica, e quindi iscritte nei registri delle prefetture o delle Regioni/Province autonome, qualora siano iscritte al Runts, acquisteranno la personalità giuridica per effetto dell’iscrizione al registro unico nazionale. L’efficacia dell’iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al dpr 361 del 2000 è sospesa finché è mantenuta l’iscrizione nel Runts.

Discorso a parte meritano le associazioni sportive dilettantistiche.

Fino a prima del D. Lgs 39/2021 le asd potevano acquisire la personalità giuridica esclusivamente con due modalità: quella ordinaria, disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, il quale prevede l’iscrizione negli appositi registri tenuti dalle prefetture o dalle Regioni/Province autonome competenti, oppure tramite la trasformazione in società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata.

Finora, la seconda, era in assoluto la più utilizzata per molteplici ragioni, in particolare per il patrimonio minimo inferiore e per i tempi di completamento dell’iter più veloci e sicuri.

Il D. Lgs 39/2021, le cui disposizioni entrano in vigore il 31.8.2022, ha però introdotto il nuovo Registro Nazionale delle Attività Sportive; la norma, fra le altre cose, prevede che, senza un patrimonio minimo, una asd chiedere al Registro, tramite l’intervento del Notaio, il riconoscimento della personalità giuridica, in deroga al DPR 361/2000.

Tenuto conto che poterebbero volerci poi altri sei mesi per la definizione dei principi che regolano l’operatività del Registro, tale procedura, potrà essere operativa solo dai primi di marzo 2023.

 

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