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Maggio 2022

Recentemente abbiamo assistito una Associazione Culturale (non iscritta al RUNTS) che ha chiesto il nostro intervento per porre rimedio ad una gestione contabile non puntuale ed ordinata.

Redatto il rendiconto economico finanziario, in linea con quanto prevede, fra gli altri, anche l’art. 148 del Tuir, abbiamo constatato che le entrate della sfera commerciale erano nettamente prevalenti rispetto alle entrate istituzionali.

Considerato che, per il caso in esame, nell’anno 2021 l’attività istituzionale non è stata di fatto svolta, difficile non applicare l’art. 149 del TUIR! Difatti la norma, al comma 1, stabilisce che l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta e, al secondo comma, individua una serie di parametri di commercialità:

  1. prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività;
  2. prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti alle attività istituzionali;
  3. prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative;
  4. prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività commerciale rispetto alle restanti spese.

Di conseguenza, essendosi materializzato il parametro di cui alla lettera c., e tenuto conto di ulteriori considerazioni esposte al cliente, abbiamo suggerito di applicare il criterio di tassazione ordinaria, sia ai fini delle imposte dirette, che dell’Iva, per l’anno 2021, evitando così possibili controlli e contenziosi con l’Agenzia delle Entrate, che sarebbero ricaduti anche in capo al Presidente.

Il comma 4 dell'art. 149 prevede un'eccezione alla regola generale di cui sopra, prevedendo la non applicabilità del primo e secondo comma agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ed alle associazioni sportive dilettantistiche. Le associazioni sportive dilettantistiche, quindi, non perderanno la qualifica di ente non commerciale anche nel caso di prevalenza di attività commerciali.

L'ordinanza della Corte di Cassazione 16.6.2021 n. 17026 è intervenuta però, allineandosi con la precedente sentenza di legittimità 14.1.2021 n. 526 riferita agli enti ecclesiastici, chiarendo, che l'agevolazione di cui al comma 4 dell'art. 149, cioè la disapplicazione dei parametri per le sportive, non costituisce una presunzione assoluta di non commercialità.

Le associazioni sportive dilettantistiche, quindi, possono perdere la qualifica di ente non commerciale nel caso in cui esercitino nel concreto una o più attività qualificabili come commerciali (ai sensi dell’art. 73 del Tuir) e queste risultino prevalenti per più di un periodo d'imposta; ciò a differenza di quanto avviene per gli altri enti non commerciali per i quali la perdita della qualifica è immediata e opera dallo stesso periodo d'imposta in cui avviene il superamento (come nel nostro caso esposto sopra!).

L'ordinanza specifica anche che i parametri dell’art. 149, non trovano applicazione automatica, ma sono da considerarsi indizi da valutare in modo più ampio, con riferimento al ruolo delle attività commerciali rispetto alle altre attività svolte nel complesso dall'ente. Inoltre se vi è effettivamente la perdita della qualifica di ente non commerciale, l'associazione sportiva dilettantistica determinerà il reddito attraendo tutti i proventi nella categoria del reddito d'impresa. Di conseguenza, verificata la qualifica di ente commerciale del sodalizio sportivo per due esercizi consecutivi, dal terzo, secondo la Cassazione, dovrebbero essere applicare le regole ordinarie di tassazione, vendendo preclusa la possibilità di applicare anche la l. 398/91.

Discorso diverso andrebbe fatto per le società sportive dilettantistiche che la Corte di Cassazione non richiama, e che, a parte avere una finalità non lucrativa, sono enti commerciali in quanto società di capitali. Ovvio quindi che le conseguenze che tale ordinanza potrebbe avere per le ssd sono ancora più tangibili e preoccupanti qualora il ragionamento svolto dagli ermellini si dovesse applicare anche alle società sportive.

Va comunque ribadito che i parametri sono soltanto degli indizi e pertanto è l'opera di controllo da parte del Fisco che deve condurre a verificare se ci si trovi davvero di fronte ad un ente non commerciale o meno, ponendo in essere i vari controlli, come la verifica di recepimento nell'atto costitutivo e statuto delle norme di cui all'art. 148 comma 8 del TUIR e sulla reale applicazione delle medesime.

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