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Ottobre 2021

Dopo la Sentenza della Corte d’Appello di Genova di febbraio 2021, anche la Sentenza 17/6/2021 n. 2423 della Corte d’Appello di Roma va nella medesima direzione.

Secondo i giudici capitolini un sodalizio sportivo dilettantistico può erogare i compensi ex art. 67 lett. m) del Tuir solo se ricorrono due condizioni simultanee:

1) la prima riguarda la natura dell'ente che eroga i compensi. Deve trattarsi di associazioni o società sportive dilettantistiche, il cui riconoscimento è affidato al Coni, che devono svolgere concretamente attività sportive dilettantistiche. Su questo punto si ritiene opportuno rimandare a quanto recentemente stabilito dal Coni con riferimento alla coesistenza dell’attività didattica e agonistica;

2) la seconda concerne la non professionalità dell'esercizio delle attività di collaborazione prestate in favore di tali associazioni o società. Affinché operi l'esonero dall'obbligo contributivo l'attività svolta dall'atleta o dall'istruttore o del collaboratore amministrativo gestionale deve avere carattere non professionale. In sostanza il prestatore deve svolgere l’attività di collaboratore sportivo non già a fini imprenditoriali, ma a scopo ludico/sociale e soprattutto non deve costituire tale attività la sua fonte di sostentamento. Addirittura i giudici affermano che il concetto di professionalità non può basarsi meramente sulla soglia di esenzione dei 10.000 Euro annui, poiché essa costituisce esclusivamente un tetto di esclusione fiscale.

Come dire che il rispetto di questo “scaglione” di compensi non fa automaticamente dedurre che l’erogazione sia legittimata!

I presupposti accertativi dell’INPS in entrambe le casistiche oggetto di sentenza, che ha ovviamente visto le società sportive soccombenti, sono questi:

  • le prestazioni dei collaboratori si configuravano quali obbligazioni sinallagmatiche, cioè che comportano lo scambio reciproco tra le parti tipico dei contratti;
  • la società sportiva pubblicizzava la specializzazione dei propri collaboratori, che quindi erano in possesso di competenze tecniche;
  • l’attività prestata dai collaboratori era connotata da ripetitività, stabilità e sistematicità di comportamenti finalizzati a fornire un servizio non legato alla promozione di eventi sportivi, ma assimilabile a quello fornito da una struttura avente carattere commerciale;
  • i compensi erano determinati in base alla tipologia del servizio e ragguagliati al grado di specializzazione dei collaboratori, computati sulla base delle ore lavorate;
  • i compensi erogati non erano marginali, rispetto alla cd “no tax area”.

In attesa dell’applicazione della riforma del lavoro sportivo, è dunque sempre più necessario prestare attenzione alla modalità ed al contesto in cui tali compensi vengono erogati.

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