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Ottobre 2021

Posizione oramai consolidata è ritenere l’erede che abbia rinunciato validamente all’eredità non possibile destinatario di atti impositivi.

Qualora l’erede rinunciatario fosse oggetto di accertamento, lo stesso può ben impugnare il recupero dinnanzi al giudice tributario, costituendosi in giudizio al fine di ottenere una sentenza che lo dichiari estraneo al rapporto fiscale.

Tuttavia, gli Uffici Tributari hanno tentato la riscossione dei debiti tributari presso i potenziali eredi “rinunciatari”, richiamando l’art. 525 c.c., il quale dispone che fino a quando il diritto di accettare l’eredità non sia prescritto contro i “chiamati che vi hanno rinunciato”, questi possono sempre accettarla, se non è già stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate dai terzi sopra i beni dell’eredità. Quindi stante il dato normativo la rinuncia all’eredità sarebbe configurabile come un atto revocabile, ed il termine di prescrizione del diritto di accettare l’eredità è stabilito in dieci anni dal giorno dell’apertura della successione. L’Agenzia quindi chiedeva la sospensione del processo, stante la non definitività della questione relativa allo status di eredi dei contribuenti.

La Commissione Regionale del Piemonte, con la pronuncia del 23.06.2021 n. 498/3/21, ha preso posizione sul punto, sancendo che è primariamente necessario coordinare due discipline e due termini: quello dell’accettazione e della rinuncia all’eredità e la decadenza dal potere accertativo, non omogenei per ratio e finalità.

I giudici di merito affermano che la parte, destinataria di un avviso di accertamento in qualità di erede, abbia precedentemente rinunciato espressamente all’eredità, non può essere considerata legittimata a riceverlo per carenza di legittimazione passiva, a prescindere dalla circostanza che la rinuncia all’eredità costituisca un atto sempre revocabile fino al decorso del termine di prescrizione.

I termini di notifica degli avvisi di accertamento da parte degli uffici non sono rinunciabili, né prorogabili, né sospendibili. Con la rinuncia non viene meno il presupposto di legge che individua nei coeredi i soggetti obbligati al pagamento dei debiti del de cuius.

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