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Aprile 2021

Ne avevamo già fatto menzione in una delle “domande/risposte” pubblicate sul nostro sito lo scorso mese di gennaio, ma ora è arrivata una conferma di cui non possiamo fare a meno di parlare.

Le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport, con la decisione del 29 marzo 2021, hanno determinato la nullità dell’iscrizione al REGISTRO NAZIONALE delle ASSOCIAZIONI e SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE di un’associazione sportiva dilettantistica per la mancata dimostrazione dello svolgimento dell’attività sportiva e didattica.

Sostanzialmente secondo l’organo di giustizia sportiva di ultimo grado è necessario, per poter mantenere l’iscrizione al CONI che, contemporaneamente, sia svolta sia l’attività didattica, ovvero sia di insegnamento e avvio alla pratica sportiva, sia l’attività sportiva, intesa come attività agonistica tramite la partecipazione a gare, campionati e tornei.

Questa posizione del CONI era già nell’aria come si diceva, perché il 15.12.2020 il Consiglio Nazionale ha deliberato una ulteriore proroga dell’iscrizione al CONI per le realtà sportive “prive dell’attività sportiva e didattica da svolgersi nell’ambito istituzionale dell’organismo sportivo di appartenenza riferita al 2020”, riservandosi nei successivi sei mesi (entro il 30.6.2021) di cancellare chi fosse carente dei requisiti richiesti.

ATTENZIONE, dunque, perché se la posizione del Collegio di Garanzia fosse applicata dagli Uffici fiscali in modo scrupoloso si potrebbero aprire migliaia di contenziosi, perché sono moltissimi gli enti sportivi che propongono e svolgono o solo attività didattica o solo attività agonistica.

Si ricorda infatti che l’iscrizione al Coni, come ente certificatore dell’effettiva attività sportiva svolta, è uno dei più importanti presupposti da cui dipendono le note agevolazioni fiscali correlate al mondo sportivo.

Bisogna poi vedere quale sarà l’interpretazione effettiva del Dipartimento dello Sport presso il Consiglio dei Ministri ove sarà istituito il futuro REGISTRO DEGLI ENTI RICONOSCIUTI AI FINI SPORTIVI. Difatti, a far data dal primo gennaio 2022, data di entrata in vigore del D. lgs. 39/21, tale registro andrà a sostituire l’attuale registro del CONI.

Non mancheremo di fornirvi i chiarimenti che ci si attende!

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