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Febbraio 2021

Abbiamo recentemente assistito un’asd che si è vista recapitare un “invito a comparire” indirizzatole dall’Agenzia delle Entrate, all’esito di importanti controlli svolti per uno specifico periodo d’imposta. 

Veniva quindi disconosciuta l’applicazione della l. 398/91, a causa di una gestione non scrupolosa della contabilità del sodalizio sportivo e, in particolare, dei rimborsi sportivi.

Disapplicata la norma agevolativa, l’amministrazione finanziaria ha proceduto con la rideterminazione dell’imponibile Ires ed Irap in base alla disciplina tributaria ordinaria.

Sotto il profilo Iva, dapprima l’Ufficio non intendeva riconoscere la detraibilità dell’imposta relativa alle fatture di acquisto, perché condizionata a:

  • gestione con contabilità separata dell’attività commerciale rispetto a quella istituzionale;
  • contabilità conforme alle disposizioni in materia di corretta tenuta delle scritture contabili.

Secondo l’Agenzia, quindi, l’assenza della contabilità separata impediva la detrazione dell’imposta sugli acquisti (circ. AdE n. 37 del 29.7.2011 e n. 207 del 2000; risoluzione 222/2007).

A tale posizione è stato eccepito che: “La posizione dell’Ufficio si contrappone a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 16910 dell’11 agosto 2020. Infatti la Suprema Corte riprende quanto aveva già stabilito la Corte di Giustizia con la sentenza 7 marzo 2018 causa C-159/17, che ha affermato che il principio di neutralità dell’Iva esige che la detrazione dell’Iva pagata a monte venga riconosciuta se sono soddisfatti i requisiti SOSTANZIALI, anche nel caso alcuni requisiti formali vengano disattesi. Sanzionare l’inosservanza, da parte dell’Associazione, degli obblighi contabili (e di dichiarazione) con un diniego del diritto di detrazione eccede quanto necessario per conseguire l’obiettivo di garantire il corretto adempimento di tali obblighi. Infatti l’ente è in grado di dimostrare, e l’ufficio può verificare, la presenza dei requisiti sostanziali (è un soggetto passivo iva, le fatture di acquisto sono regolari, riguardano operazioni che rientrano nel profilo oggettivo della normativa Iva, etc.) necessari ed obbligatori per fruire della detrazione Iva.

In sostanza, per consentire la detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti l’Ufficio non può invocare come condizione la tenuta della contabilità separata se l’ente, ritenendo corretto applicare il regime 398/91, non era tenuto a farlo”.

Conseguentemente l’Agenzia ha riconosciuto quanto eccepito e consentito la detrazione dell’Iva relativa alle fatture di acquisto.

Purtroppo l’amministrazione finanziaria è stata irremovibile circa l’irrogazione delle sanzioni. La Cassazione afferma che lo Stato membro può irrogare sanzioni proporzionate alla gravità dell’infrazione.

E avendo l’ufficio applicato il minimo delle sanzioni previste dalla normativa in materia non ha rivisto l’entità delle stesse. Purtroppo in materia di Iva, ed in particolare per “omessa, infedele, tardiva registrazione di fatture emesse” la sanzione ammonta ad un importo che va dal 90 al 180% dell’imponibile non correttamente documentato, pertanto, nel caso di specie, le sanzioni irrogate sono molto più elevate dell’imposta recuperata.

Si auspicano chiarimenti in materia e si spera ci siano presto dei precedenti giurisprudenziali, poiché è opportuno venga definito il concetto di “proporzionalità” richiamato dalla Corte di Cassazione.

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