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Dicembre 2020

In data 24 novembre 2020 il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, cinque decreti legislativi di riforma dell’ordinamento sportivo e di semplificazione in materia di sport.

I cinque decreti legislativi toccano i seguenti temi:

  • riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo;
  • misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo;
  • misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi;
  • semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi;
  • misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore, in via generalizzata, il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti (presumibilmente fine febbraio 2021) fatte salve alcune eccezioni esplicitamente previste (tra queste le disposizioni in materia di lavoro sportivo che entreranno in vigore il 01/09/2021).

1. NUOVA DISCIPLINA DELLE SOCIETA’ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

 

La disciplina delle a.s.d. e s.s.d. è disciplinata dallo schema di Decreto legislativo indicato al n. 1 del Comunicato Stampa e viene sostanzialmente mutuata dall’attuale disciplina dell’art. 90 L. 289/2002, rispetto alla quale sono previste alcune importanti variazioni:

  • in relazione alla forma giuridica: viene previsto che le società sportive possano assumere qualsiasi forma societaria tra quelle previste dal libro V del codice civile;
  • e a.s.d. e le s.s.d. possono assumere la qualifica di enti del terzo settore, rispettandone i requisiti e predisponendo gli adempimenti previsti da entrambe le normative;
  • relativamente ai requisiti statutari, vengono richiamate le disposizioni del comma 18 dell’art. 90, l. 289/2002, con alcune importanti precisazioni in relazione all’oggetto sociale e all’assenza di fine di lucro;
  • viene riformulato e ridefinito il concetto di assenza di scopo di lucro, prevedendo per gli enti sportivi aventi natura societaria, la possibilità di parziale distribuzione degli utili e il rimborso della quota di capitale versata. Quindi viene prevista per le s.s.d.: la possibilità di destinare una quota degli utili ad aumento gratuito del capitale sociale, di distribuire utili ai soci (in misura non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato), rimborsare al socio il capitale effettivamente versato.
  • viene ampliato il regime dell’incompatibilità degli amministratori a ricoprire cariche societarie nell’ambito della medesima Federazione.

 

2. DISCIPLINA TRIBUTARIA DEGLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI

Vengono richiamate esplicitamente una serie di disposizioni che continuano a rimanere in vigore:

  • non applicabilità della ritenuta del 4% sui contributi elargiti in favore di a.s.d. e s.s.d. dal CONI, FSN e EPS;
  • l’applicabilità dell’imposta di registro in misura fissa agli atti costitutivi e di trasformazione delle asd e ssd e FSN/EPS;
  • la qualifica di spesa di pubblicità dei corrispettivi erogati in favore di asd e ssd – fino all’importo di euro 200.000 – a fronte di specifica attività del beneficiario.

Rimangono inoltre in vigore le seguenti norme:

  • gli artt. 143, 144 e 145 del T.U.I.R. (Reddito complessivo, determinazione dei redditi e regime forfettario degli enti non commerciali);
  • l’art. 148, comma 3, del T.U.I.R. (de-commercializzazione dei corrispettivi specifici);
  • l’art. 149 del T.U.I.R. (che prevede l’inapplicabilità della perdita di Ente non Commerciale in capo alle a.s.d.)
  • la legge 398/1991, ivi compresa la previsione dell’esenzione ai fini IVA e la non concorrenza alla determinazione del reddito dei premi di addestramento e formazione;
  • l’art. 25, della L. 133/1999 (non concorrenza alla formazione del reddito dei due eventi commerciali annui per i soggetti che hanno optato per la L. 398/1991 nel limite di € 51.645,69 e disciplina dei compensi, rimborsi e premi erogati agli sportivi dilettanti – quest’ultima con le limitazioni che saranno evidenziate infra);
  • il regime IVA, attualmente disciplinato dall’art. 4, c. 4, del d.p.r. 633/1973, che, in base al disegno di legge di Bilancio 2021 (si veda Nella bozza della Legge di Bilancio, una rivoluzione IVA per i sodalizi sportivi) – se questo dovesse essere approvato così come proposto – dovrebbe trasferirsi nell’ambito delle attività esenti ex art. 10 d.p.r. 633/1792;
  • gli artt. 67, c. 1, lett. m) e 69, T.U.I.R. (disciplina dei compensi erogati agli sportivi dilettanti), con i limiti e le variazioni introdotte dalla nuova disciplina del lavoro sportivo.

 

3. LE SEMPLIFICAZIONI E IL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Sulla base dell’ultima bozza del decreto a disposizione, del 12 novembre 2020, risulta che:

  • è stata eliminata la soppressione del modello EAS (che resta in vigore, quindi per le sportive);
  • riordino della disciplina della certificazione dell’attività sportiva anche attraverso la predisposizione di moduli di autocertificazione di tutti i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento;
  • la possibilità, per le asd, in deroga al dpr 361/2000, di acquisire la personalità giuridica mediante l’iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive (è previsto l’intervento del notaio in sede costitutiva, sarà necessaria la richiesta all’atto di iscrizione al Registro delle attività sportive, non viene prevista una soglia patrimoniale minima);
  • registro (ex) CONI: il registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche viene sostituito dal Registro delle attività sportive dilettantistiche, gestito dal Dipartimento dello Sport. Nel nuovo “Registro” dovranno essere comunicati:
  • Tutti i dati anagrafici del sodalizio, del legale rappresentante, dei membri del consiglio direttivo e degli eventuali organi di controllo;
  • i dati anagrafici di tutti i tesserati, compresi quelli minori;
  • le attività (sportive, didattiche e formative) svolte dai tesserati delle singole società ed associazioni sportive affiliate;
  • l’elenco degli impianti utilizzati per lo svolgimento dell’attività sportiva praticata e i dati relativi ai contratti che attestano il diritto di utilizzo degli stessi (concessioni, locazioni, comodati);
  • i contratti di lavoro sportivo e le collaborazioni amatoriali, con indicazione dei soggetti, dei compensi e delle mansioni svolte;
  • il rendiconto economico e finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall’assemblea, e il relativo verbale;
  • i verbali che comportano modifiche statutarie (con i relativi statuti modificati), gli organi statutari e la sede legale.

I dati iscritti nel registro saranno opponibili ai terzi.

4. I RAPPORTI DI LAVORO SPORTIVO

 

Si tratta del capitolo di maggior impatto e maggiore importanza. Di seguito verranno solo esposti i principi generali, rinviando ad articoli successivi l’approfondimento:

Con la riforma del lavoro sportivo in legislatore intende ridefinire l’area lavorativa attraverso un’ampia disciplina del rapporto che vuole essere completa sotto il profilo sostanziale e del trattamento fiscale e contributivo, a fronte di una correlata compressione del regime dei redditi diversi di cui all’art. 67 co.1 lett. m) T.U.I.R., circoscritto alle sole prestazioni a carattere amatoriale.

Centrale diventa la “sostanza” del rapporto: chi svolge attività sportiva a titolo oneroso al di fuori delle prestazioni rese a scopo volontaristico-amatoriale, è considerato lavoratore e poco importa che si operi nel settore professionistico o dilettantistico, sia esso di vertice o di base.

C’è la volontà evidente di eliminare zone grigie tra lavoratori e amatori – definendo quando la prestazione sia svolta per passione e quando per lavoro – viene attuata con scelte e tecniche legislative che non consentono di superare quelle incertezze interpretative.

Viene data la definizione di PRESTAZIONE AMATORIALE. L’art. 29 del decreto definisce come amatori, coloro che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. Vengono inoltre mutuati: l’espressa incompatibilità con qualsiasi forma di lavoro con l’ente tramite il quale il volontario-amatore svolge l’attività amatoriale e l’obbligo di assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività amatoriale, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. rimane confermata la possibilità di riconoscere gli emolumenti indicati dall’art. 67 comma 1 lett. m) che tuttavia vengono ridefiniti come segue:

  1. indennità di trasferta e rimborsi forfettari di spesa;
  2. premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive;
  3. di importo non superiore al limite reddituale per l’esenzione di cui all’art. 69 comma 2 T.U.I.R., attualmente pari a euro 10.000 annui per percipiente.

Sono invece LAVORATORI SPORTIVI, secondo la definizione dell’art. 25 – gli atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara senza distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso, fatte salve le prestazioni amatoriali. Al di fuori delle prestazioni amatoriali, l’attività di lavoro sportivo, ricorrendone i presupposti, potrà costituire oggetto di:

  1. rapporto di lavoro subordinato;
  2. rapporto di lavoro autonomo – anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’art. 409 n. 3 c.p.c.;
  3. prestazione occasionale secondo la disciplina di cui all’art. 54 bis del d.l. n. 50/17 convertito in l. 96/17.

Viene dunque individuata la figura del lavoratore sportivo (peraltro con un’elencazione che lascia dubbi in ordine a tutte quelle qualifiche di ausiliari e assistenti all’attività sportiva che potrebbero non trovare più collocazione nel quadro rinnovato dell’art. 67), ma difetta una specifica qualificazione giuridica del rapporto che, in tal senso, non viene ricondotto a un contratto tipo – subordinato, autonomo o di terzo genere – caratterizzato da una propria disciplina legale da applicare, quantomeno in via presuntiva, alla prestazione di lavoro sportivo. Sulla base delle modalità di esecuzione della prestazione e delle circostanze del caso concreto, il rapporto potrà ricondursi tanto all’area subordinata quanto all’area autonoma, individuate secondo i criteri e i parametri di diritto comune.

5. ABOLIZIONE DEL VINCOLO SPORTIVO

 

Con la riforma dello sport viene proposta anche l’abolizione del vincolo sportivo che lega i giovani atleti alle proprie società con rapporti di durata pluriennale. Entro il luglio 2022 si arriverà al riconoscimento della libertà contrattuale per i tesserati attualmente vincolati (come già avviene nei professionisti), ma saranno previsti anche premi di formazione per le società e le associazioni sportive. Attualmente, quando un giovane atleta si legava ad una società dilettantistica dopo i 14 anni, scattava un vincolo con il club destinato a protrarsi fino al 25° anno d’età. Con la riforma dello sport, e quindi l’abolizione del vincolo, i giovani atleti potranno invece liberarsi al termine di ogni stagione sportiva.

L’impatto sul mondo sportivo della riforma è notevole, in questa sede si sono voluti tracciare solo gli aspetti essenziali, per darne una sommaria conoscenza. Si rinvia ad articoli successivi per maggiori approfondimenti e aggiornamenti.

Aggiungiamo che sono in atto pesanti critiche nei confronti delle bozze dei decreti legislativi da parte del mondo dello sport per cui molti aspetti potrebbero subire modificazioni in futuro, in particolare l’abolizione del vincolo viene considerata pericolosa soprattutto per gli sport di squadra perché mettono in pericolo lo svolgimento dell’attività sportiva da parte di molte associazioni, facendo venir meno gli intenti di gestione di molti dirigenti sportivi, che paventano il rischio di essere alla mercè delle decisioni degli atleti, per la perdita dei titoli sportivi acquisiti.

 

 

 

 

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