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Marzo 2020

Approfondiamo con questo articolo il tema del trattamento fiscale dei rapporti economici tra associazioni e società sportive dilettantistiche, vista la recente risposta all’interpello 453/2019 del 30 ottobre 2019 rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, in cui veniva richiesto se le quote richieste da un’associazione sportiva a società sportive dilettantistiche per iscrivere le proprie squadre al campionato sportivo organizzato dall’istante potesse considerarsi decomercializzato ai sensi dell’art. 148, comma 3, del Tuir, nonché escluso Iva ai sensi dell’art. 4, comma 4, del Dpr 633/1972.

L’Amministrazione ha dato parere positivo. Elementi essenziali per poter fruire dei due regimi agevolati sono sotto l’aspetto soggettivo l’essere ente non commerciale, mentre sotto l’aspetto oggettivo la natura dei contributi riscossi, quali supplementari, legati ad attività svolte in attuazione degli scopi istituzionali e versati da società che assumono la qualifica di “partecipanti” e sono affiliate alla medesima Federazione sportiva. Si rende inoltre necessario verificare la presenza nello statuto di clausole conformi al comma 8, dell’art. 148 del Tuir.

Ai fini Iva invece viene ribadito che l’accesso al regime agevolato è subordinato al rispetto dei seguenti requisiti:

  • tipologia di associazione (politica, sindacale, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale, ecc.);
  • attività esercitata in compliance con quelle istituzionali;
  • attività effettuate nei confronti dei propri soci, associati, partecipanti, oppure anche nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti;
  • rispetto degli ulteriori requisiti all’art. 7, comma 4, Dpr 633/72 attinenti alla natura associativa dell’ente.

E’ bene quindi valutare attentamente ad uno ad uno i requisiti sopra richiesti, qualora la nostra associazione si trovi ad avere rapporti con altre associazioni per poter non applicare l’Iva e l’Ires sui contributi riscossi.

Lo studio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

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